Tribunale di Cuneo, 29.06.2021, sentenza n. 520, Giudice Estensore Basta
Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di accertamento di intervenuta usucapione decennale, per la quale l’attrice ha innanzitutto formulato la richiesta di notificazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., a seguito della difficoltà ad identificare i destinatari dell’azione giudiziale.
In merito, il Tribunale, acquisito il parere del PM, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami e disposto che la copia dell'atto di citazione fosse affissa nella casa comunale in cui si trovano gli immobili oggetto di domanda.
Pertanto, parte attrice ha provveduto:
- alla pubblicazione di un estratto della convocazione all'incontro di mediazione e della citazione, in caso di mancato accordo, delle convenute innanzi al Tribunale di Cuneo;
- a notificare, con le modalità previste dall' art. 150 c.pc., la domanda di mediazione e il provvedimento di fissazione del primo incontro di mediazione, con affissione alla casa comunale e deposito presso la casa comunale.
Successivamente, l’addetto comunale ha trasmesso la relata di avvenuta pubblicazione dei predetti atti, mentre l’ufficiale giudiziario ha attestato di aver notificato ex art. 150 c.p.c. il provvedimento del Tribunale, il ricorso ex art. 150 c.p.c., l'atto di citazione, il provvedimento di fissazione del primo incontro di mediazione e la domanda di mediazione, dando atto delle pubblicazioni, affissioni e depositi.
Nonostante ciò, all’incontro di mediazione è comparsa solo la parte istante, unitamente al proprio legale, mentre nessuno è comparso per le parti invitate e, pertanto, la procedura di mediazione si è conclusa negativamente.
Anche nel giudizio, nessuno si è costituito e, pertanto, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia e ha proseguito il giudizio sino alla decisione. *
In merito, il Tribunale, acquisito il parere del PM, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami e disposto che la copia dell'atto di citazione fosse affissa nella casa comunale in cui si trovano gli immobili oggetto di domanda.
Pertanto, parte attrice ha provveduto:
- alla pubblicazione di un estratto della convocazione all'incontro di mediazione e della citazione, in caso di mancato accordo, delle convenute innanzi al Tribunale di Cuneo;
- a notificare, con le modalità previste dall' art. 150 c.pc., la domanda di mediazione e il provvedimento di fissazione del primo incontro di mediazione, con affissione alla casa comunale e deposito presso la casa comunale.
Successivamente, l’addetto comunale ha trasmesso la relata di avvenuta pubblicazione dei predetti atti, mentre l’ufficiale giudiziario ha attestato di aver notificato ex art. 150 c.p.c. il provvedimento del Tribunale, il ricorso ex art. 150 c.p.c., l'atto di citazione, il provvedimento di fissazione del primo incontro di mediazione e la domanda di mediazione, dando atto delle pubblicazioni, affissioni e depositi.
Nonostante ciò, all’incontro di mediazione è comparsa solo la parte istante, unitamente al proprio legale, mentre nessuno è comparso per le parti invitate e, pertanto, la procedura di mediazione si è conclusa negativamente.
Anche nel giudizio, nessuno si è costituito e, pertanto, il Giudice ne ha dichiarato la contumacia e ha proseguito il giudizio sino alla decisione. *
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