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Anche nelle mediazioni obbligatorie è richiesta la presenza personale.

Autore Giuseppe Ruotolo

16 03m 15

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"Sia per la mediazione obbligatoria da svolgersi prima del giudizio ex. art. 5, comma 1 bis. D. Lgs. n. 28/2010, sia per la mediazione demandata dal giudice, ex art. 5, comma 2, è necessario – ai fini del rispetto della condizione di procedibilità della domanda – che le parti compaiano personalmente (assistite dai propri difensori, come previsto dal successivo art. 8) all’incontro con il mediatore".

E' questa la conclusione a cui perviene il Tribunale di Vasto con la sentenza n. 130 del 9.3.15, emessa dopo che era stato prodotto in causa il verbale di primo incontro svoltosi davanti al mediatore nelle quali le parti non sono comparse personalmente e la procedura di Mediazione si è chiusa poiché la società convenuta non ha prestato il consenso al relativo espletamento
Il Giudice, invece, non solo ritiene necessaria la presenza, ma giunge perfino ad onerera lo stesso Mediatore ad "...adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo – se necessario – un rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolare la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire".
Un successo per tutti quei Mediatori che, fin dalla nuova reintroduzione della Mediazione obbligatoria, si sono spesi in esortazioni ed inviti rivolti a quegli avvocati che puntualmente si presentavano al primo incontro preliminare ritenendo di assolvere così alla condizione di procedibilità "dopo un primo incontro, in cui il mediatore si limiti a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione", riducendo in tal modo "ad un’inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello dei difensori".
Non solo: Il Tribunale di vasto va oltre. La Parte potrà anche "pretendere che nel verbale d’incontro il mediatore dia atto della concreta impossibilità di procedere all’espletamento del tentativo di mediazione, a causa del rifiuto della controparte di presenziare personalmente agli incontri".
Notevoli sono anche le conseguenze che vengono annesse alla circostanza che Il mediatore ha dichiarato chiuso il procedimento, senza dare atto a verbale delle ragioni della assenza delle parti e delle eventuali iniziative adottate al fine di procurare la comparizione personale delle stesse.
Infatti, "...da ciò consegue il rilievo d'ufficio del mancato avveramento della condizione di procedibilità, ai sensi del’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 28/10 e assumere le conseguenziali determinazioni decisorie. A tal riguardo, secondo questo giudicante, non vi è altra possibilità se non quella di dichiarare l’improcedibilità della domanda attorea. Non è praticabile, per converso, l’alternativa soluzione di assegnare alle parti un nuovo termine per la reiterazione della  procedura di mediazione, essendo questa già stata definita. la norma dell’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. n. 28/10, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi (come quella in esame) in cui la mediazione è stata tempestivamente introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento".
Insomma, la necessità di svolgere la Mediazione "effettivamente" ed "alla presenza delle parti personalmente" si sta oramai facendo strada irreversibilmente nei Tribunali di tutta Italia.
  • Avv. Giuseppe Ruotolo

    Verona

    Ha frequentato l`Università degli Studi di Bologna, laureandosi in Giurisprudenza l`11.03.1987. Interessato soprattutto alla materia civilistica ha curato in particolare lo studio del diritto commerciale e contrattuale. Ha rivolto quindi la sua attenzione soprattutto ai contratti bancari e di finanziamento. Incline alle istanze di giustizia particolarmente pressanti dell`odierna società ed a queste naturalmente portato anche e soprattutto per merito dell`attività forense svolta attraverso diverse generazioni, si è iscritto nell`Albo dei Praticanti Procuratori Abilitati di Verona l`11.04.1988, onde intraprendere a sua volta la professione legale. Si è quindi dedicato allo studio di particolari problematiche afferenti la procedura civile. Ha sostenuto con successo l`esame per l`esercizio della professione di Avvocato nel 1992 presso la Corte di Appello di Venezia, iscrivendosi quindi nell`albo degli Avvocati di Verona il 20.07.92. In data 29.10.2004 si è iscritto all Albo Speciale Avvocati Cassazionisti. Pratica la professione di avvocato presso lo Studio Legale in Verona, via A. Sciesa n. 3, organizzato in forma associativa e che frequenta costantemente da quasi trenta anni. Le sua attività, svolta presso i Tribunali del distretto della Corte di Appello di Venezia, è per lo più concentrata nella materia civilistica, ed in particolare nel diritto contrattuale, commerciale, bancario e finanziario, con una particolare attenzione dedicata alle problematiche connesse, nonché in materia di risarcimento danni e diritti successori. All inizio del 2006 ha partecipato con profitto al Corso Base di Formazione per Conciliatori, organizzato secondo gli standard adottati da Unioncamere (maggio 2005), ottenendo la relativa attestazione. Ha partecipato con profitto al Corso Formazione per Conciliatori, previsto dal D. Lgs. 04.03.2010 n. 28 e d.m. 18.10.2010, n. 180, ottenendo la relativa attestazione e conseguente iscrizione presso l Organismo Veronese di Mediazione Forense O.V.M.F.

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