Tribunale di Tivoli, ordinanza 23.5.2012
La domanda di scioglimento della comunione insistente sulla casa coniugale pur rientrando nella mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010, e segnatamente nella materia della divisione, non chiarisce se la procedura sia obbligatoria anche in caso di giudizio divisorio introdotto nell’ambito di una controversia in materia di diritto di famiglia (e segnatamente in un giudizio di divorzio), posto che quest’ultimo prevede un rito specifico con apposito tentativo di conciliazione da effettuarsi a cura del Presidente del Tribunale o di un giudice delegato nella c.d. fase presidenziale, come avvenuto nel caso di specie.
Il problema in diritto concerne la condizione di procedibilità del giudizio che è certamente rilevante e prodromica per la successiva prosecuzione del giudizio ed investe la legittimità dell’art.5 in relazione agli articoli 11, 24, 111, 117 della Costituzione, nonché dell’art. 6 e 13 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e degli artt. 47, 52 e 53 della Carte dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, nella parte in cui viola il principio di non incertezza del diritto (“defaut de securité juridique”) non prevedendo una formulazione della normativa che di comprensione univoca e chiara del proprio significato.
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