La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

Gli effetti impeditivi della decadenza per l’impugnazione di una delibera assembleare non si conservano oltre il termine di sei mesi di durata della mediazione

Autore Stefano Nulli

17 12m 25

Letto 18 volte

Tribunale di Bari, 04.04.2025, sentenza n. 1328, giudice onorario Massimiliano Lella

In un giudizio di impugnazione di delibera assembleare condominiale, alcuni condomini agivano per ottenere la sospensione della delibera del 4 aprile 2023 in quanto nulla invalida o annullabile in quanto avrebbe ripartito gli oneri con una tabella millesimale ritenuta nulla, annullabile o inesistente (inviata ai condomini il 6 aprile 2023 dopo lo svolgimento dell’assemblea). Il Condominio convenuto eccepiva in via preliminare la decadenza del termine previsto dall'art. 1137 c.c. in relazione agli arti 6 e 8 del D.Lgs. 28/2010.
 
Il Giudice rilevata la nullità della citazione assegnava un ulteriore termine per la notifica dell'atto introduttivo. L’atto di citazione veniva rinotificato in riassunzione.
Il giudice stabilisce anzitutto che la delibera con la quale vengono approvate nuove tabelle millesimali per la ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale, androne ed ascensore e la delibera di ripartizione delle spese dei lavori straordinari con le nuove tabelle, in applicazione dei criteri enucleati da Cass. sent. n. 4806/2005, è annullabile e non nulla: non risulta  infatti provata la natura contrattuale delle precedenti tabelle millesimali né che le nuove tabelle siano state redatte in violazione di legge.
L'eccezione di decadenza è fondata.
 
Dall’analisi degli articoli: art. 1137 c.c. coordinato con l’ art. 5 comma 1 e 2, art. 8 comma 2, art. 6 del D.Lgs. 28/2010 il tribunale deduce che: non si può sostenere che il procedimento di mediazione potrebbe indefinitamente tenere aperto l'effetto sospensivo portato dall'art. 8 comma 2 perché certamente le parti possono proseguire la mediazione oltre il termine di sei mesi ma non possono conservare gli effetti impeditivi della decadenza, perché una indefinita durata della mediazione sarebbe in contrasto sia con il testo letterale delle norme che con la stessa logica e finalità della mediazione che è quella di giungere ad una rapida definizione delle controversie e non a prolungarle nel tempo.
Il procedimento di mediazione, protrattasi oltre il termine di legge per volontà delle parti, ha perso la sua tipicità e non è in grado di fare salvi, per tutta la sua durata ulteriore, gli effetti interruttivi e sospensivi eccezionalmente previsti dall'art. 5 comma 6.
Nel caso di specie il procedimento di mediazione stato avviato con domanda del 2/5/2023 (comunicata il 4/5/2023) si è concluso negativamente con l'ultimo incontro del 25/1/2024 (9 mesi). Non risulta un accordo di proroga. La delibera assembleare è del 4/4/2023 notificata il 4/5/2023. A ciò consegue che il termine per impugnarla era differito di tre mesi per legge (ante riforma Cartabia) e quindi al 4/8/2023. Secondo il Tribunale di Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni da tale data gli attori avrebbero, pertanto, dovuto impugnare giudizialmente la deliberazione a prescindere dalla pendenza del procedimento di mediazione che, certamente, avrebbero potuto tenere aperto. Invece la citazione è stata proposta per la prima volta il 23/2/2024 e dunque è tardiva.  Lo sarebbe stato anche volendo considerare la durata massima semestrale del procedimento (non soggetto a sospensione feriale).°
 
 
 
  • Avv. Stefano Nulli

    Torino

    Sono avvocato civilista, torinese ma con spirito fortemente dinamico. Dal 1993 mi prendo cura degli interessi dei miei clienti consigliandoli ed affiancandoli personalmente in ogni passaggio delle procedure intraprese per la miglior soluzione dei loro problemi. Ero scettico sulle opportunità offerte dalla mediazione, ma da quando sono entrato a far parte del team di 101Mediatori ne ho compreso appieno le potenzialità - purché sia svolta con l`impegno e la professionalità che costituiscono lo standard di questo Ente. Mi occupo principalmente di: questioni ereditarie, diritti reali, locazioni e condominio. Se avete un problema, insieme troveremo la soluzione.

    12 Recensioni

    5,0

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756