La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

La domanda viene dichiarata improcedibile per mancata partecipazione dell’opponente al procedimento di mediazione. Non è sufficiente attivare il procedimento se non si partecipa al primo incontro.

Autore Antonina Ruiu

14 03m 26

Letto 778 volte

Tribunale di Lamezia Terme, 24.11.2025, sentenza n. 963

Nella fattispecie l’opponente sembra aver avviato la mediazione ma non aver partecipato all’incontro. Non è specificato se a tale incontro ha partecipato un avvocato oppure nessuno.
Il giudice non ritiene realizzata la condizione di procedibilità applicando gli articoli 5 e 8 del D. Lgs. 28 del 2010, perché l’esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo e la mediazione non può ridursi a mero onere processuale. Secondo il giudice, “tentare” la mediazione non equivale ad “attivar(n)e” il procedimento. L’attivazione non è sufficiente a garantire “il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all’interlocuzione diretta o informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione…” (Cassazione n. 8473/19).
La parte onerata ex lege alla mediazione (l’opposta) – in quanto titolare dell’interesse sostanziale e processuale sotteso alla controversia oggetto del giudizio – benché convenuta nel procedimento di mediazione (in questo caso la mediazione è stata avviata dall’opponente), non può, con la sua assenza, rendere impossibile lo svolgimento della mediazione, ritenendo, al contempo, che la domanda sia procedibile per il sol fatto che il tentativo di mediazione sia stato attivato (Tribunale di Chieti sentenza n. 50/2017).  È necessario che la parte onerata si presenti all’incontro, anche ove esso sia promosso dalla controparteLa mancata partecipazione alla mediazione dell’attore\opponente ha reso, di fatto, impossibile esperire la mediazione alla quale esso stesso era onerato.
Il giudice non ritiene che l’unica conseguenza di tale comportamento sia il poter desumere argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 cpc ma dichiara improcedibile l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo.°
Si veda anche Tribunale di Lamezia Terme, 8.9.2025, sentenza n. 702 commentata da B. Brunelli https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mediazione-obbligatoria-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-e-improcedibilita-tra-dato-normativo-e-stabilizzazione-del-titolo-monitorio-1743.aspx  
 
 
  • Avv. Antonina Ruiu

    Sassari

    L approfondimento sui metodi e sugli strumenti di risoluzione dei conflitti, l esperienza maturata nell esercizio della professione di avvocato e nello svolgimento delle funzioni di Giudice di Pace, esercitate dal 2003, accompagnata dall ascolto e dalla attenta ricerca degli interessi e dei bisogni delle parti mi hanno oltremodo convinta che la mediazione è uno strumento efficace di risoluzione delle controversie in quanto risponde alle esigenze di definizione dei conflitti in tempi brevi e con costi ridotti, accompagnando le parti a ricercare e trovare una soluzione condivisa che soddisfi le reciproche aspettative. Queste le motivazioni che mi hanno portata nel 2011 a conseguire il titolo di Mediatore professionista nelle controversie civili e commerciali ai sensi del D.Lgs n°28/2010 Esercito la professione avvocato, iscritta all Albo Degli avvocati del Foro di Sassari dal 1998 occupandomi di diritto civile, diritti reali, successioni, divisioni, responsabilità civile,locazione, materie condominiali dedicandomi prevalentemente al diritto di famiglia e minorile; sono abilitata al patrocinio gratuito in sede civile e volontaria giurisdizione; iscritta negli elenchi dei difensori d ufficio presso il Tribunale per i minori.

    17 Recensioni

    4,8

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756