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Sanzioni economiche a favore dello Stato e responsabilità ex art.96 c.p.c. per la parte che non partecipa o resiste in mala fede alla mediazione civile.

Autore Ludovica Marzo

26 01m 15

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Tribunale di Roma, ordinanza 1 novembre 2014.

La legge sulla mediazione obbligatoria prevede l’erogazione di sanzioni economiche a favore dello Stato ed a carico dell’una e dell’altra parte per eventuali comportamenti non leali e non probi tenuti in sede di mediazione. Inoltre, l’art. 96 comma 3 cpc prevede la condanna al pagamento di una somma a carico di quella parte che dovesse risultare aver agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave.
  • Avv. Ludovica Marzo

    Lecce

    Iscritta all`Abo degli Avvocati della Provincia di Lecce dal 1999, è titolare di Studio Legale in Maglie (Le) e da oltre 10 anni si occupa di Diritto Civile, offrendo assistenza ai privati ed alle imprese in materia assicurativa e di infortunistica stradale, obbligazioni e contratti, diritti reali, condominio, successioni. E` inoltre esperta di Diritto di Famiglia, materia nella quale si è specializzata presso la Scuola Superiore S. Anna di Pisa. Dal 2007 è membro del Consiglio Direttivo dell` ANFAA (Associazione Nazionale Famiglie Adottive ed Affidatarie) - sezione di Lecce e della Camera Minorile di Lecce.

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