Tribunale di Bologna, ordinanza 11.11.2014
Le parti devono comparire personalmente o a mezzo di un delegato all’incontro con il mediatore, come si desume dalla lettura coordinata dell’art. 5, comma 1-bis e dell’art. 8, normativa che opera anche in riferimento al settore pubblico, con esclusione delle controversie che implichino la responsabilità della PA per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (come ribadito dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione con circolare n. 9/2012). L’omessa partecipazione, non consentendo di ritener validamente esperita la mediazione, comporta la condanna della parte assente al pagamento di una somma pari al contributo della causa.
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