Tribunale di Roma, Ordinanza del 17.3.2014.
Il Tribunale di Roma con l’ordinanza in esame ha ritenuto ammissibile la consulenza tecnica svolta durante la mediazione e successivamente prodotta nel giudizio di merito. Nella controversia, derivante da un errore professionale del medico, il paziente danneggiato instaurava il procedimento di mediazione, all’interno del quale veniva redatto l’elaborato peritale. All’esito negativo della mediazione, il danneggiato promuoveva ricorso dinanzi al Tribunale di Roma producendo proprio la perizia redatta nel corso della mediazione. Avverso il deposito, si opponeva una delle controparti deducendo che ciò era avvenuto in violazione degli artt. 9 e 10 d.lgs 28/2010 in quanto non aveva prestato il consenso al deposito in giudizio dell’elaborato peritale. Il giudice, accogliendo la tesi della ricorrente, ha dichiarato ammissibile la documentazione prodotta, statuendo, in un’ottica di contemperamento tra l’esigenza di riservatezza e quella di economia delle attività svolte nel corso del procedimento di mediazione, che secondo le norme in questione le dichiarazioni coperte dalla riservatezza sono solo quelle delle parti e, peraltro, l'attività del consulente in mediazione «si estrinseca, ed esaurisce, nella motivata esposizione dei risultati dei suoi accertamenti tecnico-specialistici». Da ciò ne consegue che essendo l’elaborato peritale una relazione svolta secondo scienza, coscienza e prudenza, secondo le circostanze e le prospettazioni, istanze, e rilievi delle parti, ben può essere utilizzato dal giudice per trarre argomenti e elementi utili a formare il suo convincimento motivazionale, anche ai fini della proposta ai sensi dell'articolo 185-bis c.p.c.
Cerca
Iscriviti alla Newsletter
Avvia una mediazione
Massimario 2023
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.