Tribunale Milano, ordinanza 16.03.2012
Le controversie aventi ad oggetto un contratto di opzione su azioni stipulato tra privati non pare rientrino nell`ambito delle controversie in materia di "contratti finanziari", per le quali il legislatore nell`art.5 citato ha previsto la soggezione alla mediazione obbligatoria.
Come risulta infatti dall`endiadi usata nell`art.5 "contratti assicurativi, bancari e finanziari" e
dalla Relazione al dlgs, ove si precisa, deve ritenersi che la categoria di controversie in
discussione vada individuata in riferimento alla natura "professionale" di una delle parti
(rispettivamente l`impresa bancaria, l`impresa assicurativa e l`intermediario finanziario) più
che in riferimento a specifiche tipologie contrattuali, di per sè stesse di difficile ricostruzione
sistematica, posto che il nomen iuris "contratto finanziario" (a differenza di quello di "contratti
bancari", utilizzato nella intestazione del capo capo XVI del titolo II del libro IV del codice civile)
non è di per sé stesso utilizzato né nel codice civile nè nel TUF (D.Lgs. n.58/1998), ove è data una
definizione specifica solo della diversa nozione di "strumenti finanziari".
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