Tribunale di Roma, sentenza parziale 10 aprile 2014.
La convocazione al procedimento di mediazione delegato dal giudice, dovrà riguardare anche la parte rimasta contumace nella causa. Ciò al fine di propiziare un accordo pieno che riguardi tutte le parti senza che sia di ostacolo all’esperimento del procedimento di mediazione ed al raggiungimento dell’accordo l’eventuale assenza di una o più di esse. Le valutazioni ed i provvedimenti che si dovessero trarre dalla mancata partecipazione alla procedura di mediazione ai sensi delle norme vigenti (art.8 co.4 bis decr. lgsl. 28/2010) riguarderanno tout court le parti costituite e solo ai sensi dell’art.116 c.p.c. la parte contumace.
Cerca
Iscriviti alla Newsletter
Avvia una mediazione
Massimario 2023
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.