Tribunale di Firenze, Ordinanza 19 marzo 2014.
Con una importante ordinanza del Tribunale di Firenze, la mediazione civile torna in primo piano. Oggetto del contendere riguardava una diatriba vertente sulla validità di un contratto di acquisto di immobili e relativi oneri di manutenzione di alcuni di essi. Il Giudice, al quale le parti si sono rivolte dopo alcuni tentativi infruttuosi di accordo, ha colto l’occasione per precisare un aspetto di non poco momento: nella mediazione è obbligatoria la partecipazione delle parti. Secondo il magistrato del tribunale fiorentino detta interpretazione può evincersi da una corretta valutazione del combinato disposto degli articoli 5 comma 5 e 8 del D.Lgs.28/2010, anche alla luce del contesto europeo in cui la mediazione si inserisce (direttiva 2008/52/CE). In tale prospettiva, ritenere che l'ordine del giudice sia osservato quando i difensori si rechino dal mediatore e, ricevuti i suoi chiarimenti su funzione e modalità della mediazione (chiarimenti per i quali i regolamenti degli organismi prevedono tutti un tempo molto limitato), possano dichiarare il rifiuto di procedere oltre, appare una conclusione irrazionale e inaccettabile sia perché i difensori, definiti mediatori di diritto dalla stessa legge, hanno sicuramente già conoscenza della natura della mediazione e delle sue finalità, sia perché la natura della mediazione esige che siano presenti di persona anche le parti: l'istituto mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto. Ciò implica quindi necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. L'assenza delle parti, rappresentate dai soli difensori, dà vita ad altro sistema di soluzione dei conflitti, che può avere certamente la sua utilità, ma non può considerarsi mediazione. Peraltro, afferma il giudice, “ritenere che la condizione di procedibilità sia assolta dopo un primo incontro, in cui il mediatore si limiti a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, vuol dire in realtà ridurre ad un' inaccettabile dimensione notarile il ruolo del giudice, quello del mediatore e quello dei difensori”. Non avrebbe alcun senso consentire una dilazione dei tempi processuali senza alcuna utilità e tale non è quella che si limita ad un mero adempimento burocratico. Nel caso della mediazione delegata, poi, l’ipotesi che l’incontro avvenga tra soli avvocati e e mediatore è ancor più irrazionale, giacché in questo casi il giudice ha già effettuato una valutazione di “mediabilità” del conflitto. Qui, infatti, l’art.5 della direttiva europea distingue le ipotesi in cui il giudice invia le parti in mediazione rispetto all'invio per una semplice sessione informativa: tale distinguo consente di ritenere che nella mediazione disposta dal giudice, viene chiesto alle parti (e ai difensori) di esperire la mediazione e cioè l'attività svolta dal terzo imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole (secondo la definizione data dall'art. 1 del d.lgs. n. 28/2010) e non di acquisire una mera informazione e di rendere al mediatore una dichiarazione sulla volontà o meno di iniziare la procedura mediativa.
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