La migliore esperienza di mediazione on line in Italia

800.808101

Nel processo sommario di cognizione ex art.702 bis e ss. c.p.c., non si applica la mediazione civile eccetto quando, per la complessità del caso o della istruttoria, si rende necessaria la mutazione nel rito ordinario.

Autore Cesare Coccoli

05 07m 12

Letto 9180 volte

Tribunale di Firenze, ordinanza del 22 maggio 2012

La disposizione prevista dall`art. 5, comma 4 del decreto sulla mediazione può essere analogicamente applicata al caso del processo sommario di cognizione per l`ipotesi in cui, non potendosi procedere nelle forme previste dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. per la complessità istruttoria contenutistica della controversia, sia necessario convertire il processo nel rito ordinario di cognizione, nel qual caso, evidentemente dovrà procedersi secondo quanto previsto dal primo comma dell`art. 5 D.Lgs 28/2010.
  • Avv. Cesare Coccoli

    Lecce

    Esercito la professione forense dal 1998 prevalentemente nel campo civilistico pur avendo maturato significative esperienze in quello penale e tributario. Assidua e frequente la trattazione di casistitca in materia di diritto di famiglia, commerciale, assicurativo e previdenziale. Pur abilitato all`insegnamento di materie giuridico-economiche ho svolto ininterrottamente ed in via esclusiva l`attività di avvocato dal 2001 presso lo studio legale di cui sono titolare. Son mediatore professionista dal 2009.

    0 Recensioni

Cerca

Iscriviti alla Newsletter

Avvia una mediazione

Massimario 2023

Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.

Le nostre news

Notizie e approfondimenti

© 2011-2023 - 101Mediatori.it | Gruppo101 srl, iscritto al nr 294 degli Organismi di mediazione e al nr 374 degli Enti di formazione | P.IVA 03952990756