Tribunale di Firenze, ordinanza del 22 maggio 2012
La disposizione prevista dall`art. 5, comma 4 del decreto sulla mediazione può essere analogicamente applicata al caso del processo sommario di cognizione per l`ipotesi in cui, non potendosi procedere nelle forme previste dagli artt. 702 bis e ss. c.p.c. per la complessità istruttoria contenutistica della controversia, sia necessario convertire il processo nel rito ordinario di cognizione, nel qual caso, evidentemente dovrà procedersi secondo quanto previsto dal primo comma dell`art. 5 D.Lgs 28/2010.
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