Tribunale di Firenze, Ordinanza 17 marzo 2014.
Il Tribunale di Firenze in una recente sentenza ha ritenuto non assolto l’obbligo di esperire il procedimento preliminare di mediazione in un caso in cui i rappresentanti delle parti si erano limitati a comunicare al mediatore che i loro rappresentati non avevano alcuna intenzione di proseguire la conciliazione. Secondo il Giudice fiorentino, nelle “procedure di mediazione ex art. 5, comma 1-bis (ex lege) e comma 2 (su disposizione del giudice) del d.lgs. 28/10 (e succ. mod.), … da ritenersi ambedue di esperimento obbligatorio…. il mediatore nel primo incontro chiede alle parti di esprimersi sulla “possibilità” di iniziare la procedura di mediazione, vale a dire sulla eventuale sussistenza di impedimenti all’effettivo esperimento della medesima e non sulla volontà delle parti, dal momento che in tale ultimo caso si tratterebbe, nella sostanza, non di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa alla mera volontà delle parti medesime con evidente, conseguente e sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato”.
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