Tribunale di Nola, sentenza 24.02.2015
Il Tribunale di Nola, aderendo ad un orientamento non isolato (Cfr. Trib. Rimini, 05.8.2014) che muove dalla necessità di fornire alla disciplina dettata dal d.lgs. 28/2010 una interpretazione sistematica, che sia coerente non solo con l’intero universo normativo in materia di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ma, altresì, con la ratio che ha animato il legislatore dell’Istituto della mediazione obbligatoria, individua nell’opponente il soggetto su cui grava l’onere di coltivare il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e, quindi, anche gli effetti pregiudizievoli di un’eventuale improcedibilità. Con la conseguenza che, una volta dichiarata l’improcedibilità dell’opposizione per mancato esperimento del procedimento di mediazione, il corollario giuridico di detta pronuncia non potrà che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
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