Tribunale di Pavia, ordinanza 10.2.2015
Nella mediazione demandata il giudizio sulla mediabilità della controversia è già formulato con l'ordinanza che ne dispone il rinvio dinanzi all'Organismo di Mediazione, sicché l'esperimento conciliativo non potrà considerarsi validamente superato con il semplice incontro preliminare tra il mediatore e i soli legali delle parti. Il mediatore, dal canto suo, è onerato del compito di verbalizzare le eventuali assenze ingiustificate e quale, tra le parti presenti, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l’incontro preliminare.
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