Tribunale di Venezia, Giudice Estensore Dott. Diego Novello - sentenza n. 1517 del 25.08.2022.
Il caso in esame riguarda una richiesta di corresponsione di una somma di denaro, a seguito di separazione dei coniugi e di scioglimento della comunione legale tra loro.
Inoltre, parte attrice chiedeva anche la condanna di controparte alla refusione delle spese sostenute per la procedura di mediazione.
Sul punto, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che la parte invitata ha partecipato al procedimento di mediazione.
Ma a prescindere da ciò, il Giudice ha sottolineato che la somma corrisposta per la procedura di mediazione non è ripetibile in quanto costituisce credito di imposta ai sensi dell' art. 20 D. Lgs. vo 28/2010 secondo il quale "alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all' indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà”.
Per tale ragione, l’Autorità Giudiziaria non ha ritenuto meritevole di accoglimento e, pertanto, ha respinto la richiesta di refusione delle spese della procedura di mediazione. *
Inoltre, parte attrice chiedeva anche la condanna di controparte alla refusione delle spese sostenute per la procedura di mediazione.
Sul punto, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che la parte invitata ha partecipato al procedimento di mediazione.
Ma a prescindere da ciò, il Giudice ha sottolineato che la somma corrisposta per la procedura di mediazione non è ripetibile in quanto costituisce credito di imposta ai sensi dell' art. 20 D. Lgs. vo 28/2010 secondo il quale "alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all' indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà”.
Per tale ragione, l’Autorità Giudiziaria non ha ritenuto meritevole di accoglimento e, pertanto, ha respinto la richiesta di refusione delle spese della procedura di mediazione. *
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