CNF, 29.08.2025, sentenza n. 230
Il CNF si è pronunciato con sentenza su ricorso dell’Avvocato Tizio iscritto presso il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Isernia avverso la decisione con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la Corte d’Appello di Campobasso gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per 1 anno e 8 mesi.
Il provvedimento disciplinare era stato adottato per aver violato:
-gli artt. 9 e 29 n. 4 NCDF: l’avvocato aveva assistito i familiari di una vittima di un incidente stradale in un giudizio penale, un giudizio civile civile e un procedimento di mediazione a seguito dei quali aveva richiesto agli assistiti, a titolo di compenso, l’ulteriore somma di € 274,587,12, a fronte dell'attività svolta (nonostante la corresponsione di Euro € 93.000,00 dalla compagnia di assicurazione).
-l'art. 11 n. 2 NCDF: l’avvocato aveva sottoscritto una quietanza con la compagnia di assicurazione in cui era stabilito che con il pagamento della somma di € 93.000,00 oltre accessori, a titolo di onorario, l’avvocato accettava la stessa in riferimento "alla intera opera professionale prestata per il leso e i suoi familiari".
-l'art. 36 n. 1 NCDF: nonostante il provvedimento di sospensione dalla attività professionale dal 4.10.2018 al 4.12.2019, l’avvocato sottoscriveva la quietanza il 18.10.2018.
L’avvocato Tizio ricorreva al CNF chiedendo dichiararsi la nullità della decisione del CDD per undici motivi tra cui violazione del diritto di difesa, congruità dei compensi, liceità dell’attività stragiudiziale durante la sospensione e contestazione della recidiva.
Il P.G. presso la Corte di Cassazione, concludeva ritenendo fondato il decimo motivo di ricorso perché la recidiva faceva riferimento a procedimenti non ancora conclusi con provvedimento definitivo, e concludeva per il parziale accoglimento del ricorso con riferimento al motivo n. 10, rigettati gli altri, con conseguente riduzione della sanzione.
Il CNF ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione disciplinare da 1 anno e 8 mesi a 1 anno di sospensione. Tuttavia, ha confermato la responsabilità dell'avvocato per le violazioni deontologiche contestate per lesione dei principi di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza nella professione forense.
In particolare, Il CNF ha ritenuto che la partecipazione dell'avvocato Tizio al procedimento di mediazione attivato dalla compagnia di assicurazione che aveva condotto alla sottoscrizione dell'accordo transattivo costituissero una violazione deontologica, in quanto l'avvocato ha continuato a svolgere attività riservate agli avvocati durante il periodo di sospensione. L’avvocato aveva sottoscritto l’accordo anche per autentica della firma dei suoi clienti e per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L. 247/2012, manlevando l’assicurazione da eventuali richieste provenienti da altri legali, attività riservata esclusivamente agli avvocati, e quindi in violazione dell'articolo 36, comma 1, del Codice Deontologico Forense.°
Il provvedimento disciplinare era stato adottato per aver violato:
-gli artt. 9 e 29 n. 4 NCDF: l’avvocato aveva assistito i familiari di una vittima di un incidente stradale in un giudizio penale, un giudizio civile civile e un procedimento di mediazione a seguito dei quali aveva richiesto agli assistiti, a titolo di compenso, l’ulteriore somma di € 274,587,12, a fronte dell'attività svolta (nonostante la corresponsione di Euro € 93.000,00 dalla compagnia di assicurazione).
-l'art. 11 n. 2 NCDF: l’avvocato aveva sottoscritto una quietanza con la compagnia di assicurazione in cui era stabilito che con il pagamento della somma di € 93.000,00 oltre accessori, a titolo di onorario, l’avvocato accettava la stessa in riferimento "alla intera opera professionale prestata per il leso e i suoi familiari".
-l'art. 36 n. 1 NCDF: nonostante il provvedimento di sospensione dalla attività professionale dal 4.10.2018 al 4.12.2019, l’avvocato sottoscriveva la quietanza il 18.10.2018.
L’avvocato Tizio ricorreva al CNF chiedendo dichiararsi la nullità della decisione del CDD per undici motivi tra cui violazione del diritto di difesa, congruità dei compensi, liceità dell’attività stragiudiziale durante la sospensione e contestazione della recidiva.
Il P.G. presso la Corte di Cassazione, concludeva ritenendo fondato il decimo motivo di ricorso perché la recidiva faceva riferimento a procedimenti non ancora conclusi con provvedimento definitivo, e concludeva per il parziale accoglimento del ricorso con riferimento al motivo n. 10, rigettati gli altri, con conseguente riduzione della sanzione.
Il CNF ha accolto parzialmente il ricorso, riducendo la sanzione disciplinare da 1 anno e 8 mesi a 1 anno di sospensione. Tuttavia, ha confermato la responsabilità dell'avvocato per le violazioni deontologiche contestate per lesione dei principi di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza nella professione forense.
In particolare, Il CNF ha ritenuto che la partecipazione dell'avvocato Tizio al procedimento di mediazione attivato dalla compagnia di assicurazione che aveva condotto alla sottoscrizione dell'accordo transattivo costituissero una violazione deontologica, in quanto l'avvocato ha continuato a svolgere attività riservate agli avvocati durante il periodo di sospensione. L’avvocato aveva sottoscritto l’accordo anche per autentica della firma dei suoi clienti e per rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L. 247/2012, manlevando l’assicurazione da eventuali richieste provenienti da altri legali, attività riservata esclusivamente agli avvocati, e quindi in violazione dell'articolo 36, comma 1, del Codice Deontologico Forense.°
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