Cassazione, Sez. II, 14.07.2025, ordinanza n. 19349
La Corte d’appello di Napoli aveva dichiarato improcedibile l’appello per mancato regolare svolgimento del procedimento di mediazione ordinato dal giudicante, in quanto all’incontro di mediazione non aveva partecipato la parte personalmente né un suo rappresentante munito del potere di disporre del diritto sostanziale. Aveva infatti presenziato un avvocato delegato dal difensore della parte ma sprovvisto di delega o di specifica procura a rappresentare la parte. La società soccombente ricorre per cassazione, basandosi sull’unico motivo del vizio di omesso esame di fatto decisivo e violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.: la Corte d'Appello aveva omesso di considerare il fatto decisivo che alla riunione avesse partecipato il legale rappresentante della società appellante, e ciò si poteva evincere dalla sottoscrizione del verbale di mediazione (anche se, per un errore nella sua redazione, non si era dato atto del suo intervento).
Il motivo viene ritenuto fondato e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
In primo luogo, viene disattesa l'eccezione svolta dalla società controricorrente di inammissibilità del motivo, per violazione del principio di autosufficienza, per avere la ricorrente richiamato il verbale di mediazione, senza riprodurne il contenuto. La corte precisa che il principio dell'autosufficienza del ricorso non va inteso in senso formalistico (Cass. Sez. un. n. 8950 del 2022).
Il supremo collegio dà atto che la Corte d’appello aveva omesso di esaminare il fatto decisivo, dedotto dalla parte, che il verbale negativo di mancata conciliazione era stato sottoscritto dal legale rappresentante della società. La sottoscrizione, pur in assenza dell’indicazione del l.r. fra i presenti, attesta la presenza personale della parte su cui gravava l'onere di attivare la mediazione, confermando il regolare svolgimento del procedimento di mediazione.°
Il motivo viene ritenuto fondato e la sentenza cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.
In primo luogo, viene disattesa l'eccezione svolta dalla società controricorrente di inammissibilità del motivo, per violazione del principio di autosufficienza, per avere la ricorrente richiamato il verbale di mediazione, senza riprodurne il contenuto. La corte precisa che il principio dell'autosufficienza del ricorso non va inteso in senso formalistico (Cass. Sez. un. n. 8950 del 2022).
Il supremo collegio dà atto che la Corte d’appello aveva omesso di esaminare il fatto decisivo, dedotto dalla parte, che il verbale negativo di mancata conciliazione era stato sottoscritto dal legale rappresentante della società. La sottoscrizione, pur in assenza dell’indicazione del l.r. fra i presenti, attesta la presenza personale della parte su cui gravava l'onere di attivare la mediazione, confermando il regolare svolgimento del procedimento di mediazione.°
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