Cassazione, 13.10.2025, sentenza n. 27272
In una controversia in materia di distanze legali, la società Alfa agiva contro la società Beta avanti al Tribunale di Verbania chiedendo il rilascio di una porzione di suolo occupata sine titulo e l'arretramento di un manufatto eretto in violazione delle distanze legali. La società convenuta si costituiva resistendo alla domanda e spiegando, in via riconvenzionale, la richiesta di condanna dell'attrice ad arretrare muri, terrazzamenti, terrapieni e parti del proprio edificio realizzate in violazione delle distanze, o in subordine la sua condanna al risarcimento del danno ed al pagamento di una indennità ex art. 2058 c.c.
Veniva autorizzata la chiamata in giudizio di altri comproprietari del fondo della società attrice, prima della quale, su invito del giudice, le parti originarie esperivano il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2010, che si concludeva con esito negativo.
Si costituivano in giudizio i terzi chiamati, contestando la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata anche nei loro riguardi.
Il Tribunale, dopo aver ricostruito il confine tra i due fondi, condannava la società Beta (esattamente, i soci della società nel frattempo cancellata dal registro delle imprese) al rilascio dell'area occupata ed all'arretramento.
I soci della società Beta appellavano la sentenza avanti alla Corte d'appello di Torino che rigettava il gravame, ritenendo non necessario l'esperimento di un nuovo procedimento di mediazione, per effetto della mancata partecipazione dei terzi chiamati a quella svoltasi, tra le sole parti originarie del giudizio, prima della loro chiamata in causa. Le domande riconvenzionali e risarcitorie erano state respinte per mancanza di prova.
Gli stessi ricorrevano per cassazione sulla base di sei motivi che vengono tutti rigettati salvo uno (avente ad oggetto la liquidazione delle spese). Nel rigettare il primo motivo, viene data continuità al principio contenuto in Cass. Sez. U, Sentenza n. 3452 del 07/02/2024, Rv. 670006 secondo cui “la mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”. Nel caso di specie la Corte di Appello non aveva ritenuto necessario esperire un ulteriore tentativo di mediazione nei confronti dei terzi chiamati, in relazione ai quali era stata spiegata, dalla società Beta dante causa degli odierni ricorrenti, domanda riconvenzionale di arretramento e risarcimento del danno.
La sentenza impugnata viene cassata con decisione della causa nel merito ed eliminazione della statuizione sulle spese oggetto del sesto motivo.°
Veniva autorizzata la chiamata in giudizio di altri comproprietari del fondo della società attrice, prima della quale, su invito del giudice, le parti originarie esperivano il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2010, che si concludeva con esito negativo.
Si costituivano in giudizio i terzi chiamati, contestando la fondatezza della domanda riconvenzionale spiegata anche nei loro riguardi.
Il Tribunale, dopo aver ricostruito il confine tra i due fondi, condannava la società Beta (esattamente, i soci della società nel frattempo cancellata dal registro delle imprese) al rilascio dell'area occupata ed all'arretramento.
I soci della società Beta appellavano la sentenza avanti alla Corte d'appello di Torino che rigettava il gravame, ritenendo non necessario l'esperimento di un nuovo procedimento di mediazione, per effetto della mancata partecipazione dei terzi chiamati a quella svoltasi, tra le sole parti originarie del giudizio, prima della loro chiamata in causa. Le domande riconvenzionali e risarcitorie erano state respinte per mancanza di prova.
Gli stessi ricorrevano per cassazione sulla base di sei motivi che vengono tutti rigettati salvo uno (avente ad oggetto la liquidazione delle spese). Nel rigettare il primo motivo, viene data continuità al principio contenuto in Cass. Sez. U, Sentenza n. 3452 del 07/02/2024, Rv. 670006 secondo cui “la mediazione obbligatoria ex art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo”. Nel caso di specie la Corte di Appello non aveva ritenuto necessario esperire un ulteriore tentativo di mediazione nei confronti dei terzi chiamati, in relazione ai quali era stata spiegata, dalla società Beta dante causa degli odierni ricorrenti, domanda riconvenzionale di arretramento e risarcimento del danno.
La sentenza impugnata viene cassata con decisione della causa nel merito ed eliminazione della statuizione sulle spese oggetto del sesto motivo.°
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