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Le controversie relative a contratti di finanziamento sono soggette alla mediazione civile.

Autore Elio Leaci

21 07m 12

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Tribunale di Palermo, sez. Distaccata di Bagheria, ordinanza 13.6.2012

L’art. 5, comma 1, d.lgs. 28/10 prevede che “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di… contratti assicurativi, bancari e finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”. Le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga all’esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall’art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (v. Cass. 967/04) — tuttavia è anche vero che la formula impiegata dall’art. 5 d.lgs. 28/2010 “controversie in materia di…” è identica a quella impiegata dall’art. 447 bis c.p.c. per il rinvio a talune disposizioni del rito lavoro in relazione alle “controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e di affitto di aziende” e che è pacifico in giurisprudenza che la formula “controversie in materia di” è più ampia della formula “controversie di”, tanto che una controversia in materia di locazione può riguardare anche liti non strettamente dipendenti dal contratto di locazione, ma in qualche modo collegate allo stesso. Pertanto, se ne può dedurre che l’inclusione delle cause relative ai contratti di finanziamento erogati da soggetti istituzionalmente a ciò preposti tra le “controversie in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari” di cui all’art. 5 d.lgs. 28/2010 non è frutto di un’interpretazione estensiva.
  • Avv. Elio Leaci

    Lecce

    Laureato in giurisprudenza, ha svolto il ciclo principale della sua vita lavorativa nei ruoli dell’Ispettorato del lavoro, dove ha percorso tutti i gradi delle carriere direttiva e dirigenziale sino alla qualifica di dirigente superiore. Dopo aver prestato servizio in varie città d’Italia e dopo un periodo di essenziale lavoro nell’ambito dell’Amministrazione centrale del Lavoro, dove ha curato l’organizzazione e i controlli dello stesso organo di vigilanza, ha terminato questa sua attività come dirigente preposto alla Direzione provinciale del lavoro di Lecce. In pensione dal 1° luglio 1998, ha mantenuto la residenza in Lecce, sua zona di origine (è, infatti, nato a Novoli nel 1931). Quivi svolge attività di consulenza giuslavoristica e per la sicurezza del lavoro, continuando un’intensa attività di pubblicista e di collaborazione a varie riviste di dottrina giuridica e di divulgazione tecnica. Ha collaborato con Il sole – 24 ore nella formazione del CD sulla sicurezza del lavoro. Ha svolto, sino al 75esimo anno di età, la funzione di Giudice di pace in Campi Salentina e di membro della Commissione tributaria regionale per la Puglia. E’ iscritto negli elenchi dei CC.TT.UU. presso il Tribunale di Lecce. Ha, altresì, svolto e svolge tuttora docenze varie in materia di legislazione sociale e di sicurezza del lavoro; in particolare, presso la Facoltà di ingegneria dell’Università di Lecce ha insegnato in corsi per la formazione di coordinatori per la sicurezza nella progettazione ed esecuzione di lavori edili e di genio civile. Ha anche tenuto, con incarico annuale, la cattedra di Sicurezza sul lavoro presso la Facoltà di giurisprudenza della stessa Università.

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