Tribunale di Roma, Sez XIII, ordinanza 20.11.2013
Nella controversia che vede parte in causa l’Inail in surroga nei confronti della compagnia assicurativa per i danni riportati dal danneggiato, è possibile procedere alla mediazione civile su invito del Giudice, anche con la presenza dell’ente pubblico. Trattandosi di ente pubblico non economico, non vi sono ostacoli a che nel procedimento mediatizio partecipi il funzionario munito di poteri ad hoc, con cui gestire la procedura e concludere un accordo. Ciò emerge anche da una recente circolare, la DFP 33633 10/08/2012 n.9/2012, che consente la partecipazione alla mediazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.dgs. 165/2001. Per tale ragione, conclude il giudice romano, poiché è auspicabile raggiungere un accordo per evidenti ragioni di economia di spese che si otterrebbero con la conclusione immediata di un accordo, l’eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell’amministrazione pubblica che decidesse di non partecipare, potrebbe esporre l’ente oltre alle conseguenze previste dall’art. 8 d.lgs. 28/2010, a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo in sede di mediazione comparativamente valutato rispetto al contenuto della eventuale futura sentenza.
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