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La mediazione senza la presenza personale delle parti non supera la condizione di procedibilità. Spetta al mediatore il compito di motivare a verbale le ragioni della mancata comparizione delle parti e le iniziative adottate per assicurarne la presenza.

Autore Mario Antonio Stoppa

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Tribunale di Vasto, sentenza 9 marzo 2015.

Grava sul mediatore, in qualità di soggetto istituzionalmente preposto ad esercitare funzioni di verifica e di garanzia della puntuale osservanza delle condizioni di regolare espletamento della procedura, l’onere di adottare ogni opportuno provvedimento finalizzato ad assicurare la presenza personale delle parti, ad esempio disponendo — se necessario — un rinvio del primo incontro, sollecitando anche informalmente il difensore della parte assente a stimolarne la comparizione, ovvero dando atto a verbale che, nonostante le iniziative adottate, la parte a ciò invitata non ha inteso partecipare personalmente agli incontri, né si è determinata a nominare un suo delegato (diverso dal difensore), per il caso di assoluto impedimento a comparire. Ai fini del corretto svolgimento della mediazione e dell'avveramento della condizione di procedibilità, inoltre, la norma dell’art. 5, comma 1-bis, D. Lgs. n. 28/10, che impone al giudice l’obbligo di assegnare alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione e di fissare la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6, si applica soltanto al caso in cui la mediazione è già iniziata ma non si è ancora conclusa e al caso in cui essa non è stata affatto esperita, ma non anche alla diversa ipotesi (come quella in esame) in cui la mediazione è stata tempestivamente introdotta e definita, ma in violazione delle prescrizioni che regolano il suo corretto espletamento.
  • Avv. Mario Antonio Stoppa

    Lecce

    Laureato in giurisprudenza a pieni voti presso l`Università del Salento, avvocato ed esperto di diritto civile e di famiglia, è autore del manuale "Comunicazione e Gestione del Conflitto nella Mediazione Civile" (2014) e del Massimario della Giurisprudenza della Mediazione Civile (2016). E` mediatore professionista ai sensi del d.lgs. 28/2010, e crede fortemente nella mediazione civile quale strumento di pacificazione sociale attraverso cui il cittadino sviluppa la personalità e migliora le proprie relazioni sociali. Ha maturato una notevole esperienza nella gestione delle liti in materia di successioni, divisioni, contratti reali, locazioni e contratti bancari, concludendo accordi positivi in numerosi casi. Svolge l`attività di tutor per i neo-mediatori e si occupa di aggiornamento normativo e formativo.

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