Tribunale Civile di Rimini, sentenza 5 agosto 2014.
Nel caso in cui nessuna delle due parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proceda a depositare la domanda di mediazione, al giudice non resta che dichiarare con sentenza la improcedibilità della domanda e la conferma del decreto opposto. Questo è quanto statuito in una recentissima sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, al termine di un procedimento nel quale nessuna delle parti aveva proceduto al deposito della domanda mediazione a seguito dell’invito del Giudice. Secondo il togato, la domanda che diviene improcedibile è, nel giudizio che si instaura in seguito all’opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda formulata con l’atto di citazione in opposizione (ed eventualmente con la comparsa di risposta o con comparse di terzi), che è l’atto che ha dato origine al procedimento di opposizione, nel quale l’opponente ha la veste processuale di attore (ciò che significa essenzialmente che l’onere di impedire che il decreto divenga definitivo è messo all’iniziativa processuale dell’ingiunto: senza opposizione il decreto diviene definitivo; se il processo si estingue il decreto diviene definitivo). Questo importa, in ossequio ai principi processuali propri di tale procedimento speciale (ai quali, è bene ricordarlo, la normativa in tema di mediazione non deroga espressamente), che l’estinzione (o, come nel caso di specie, all’improcedibilità) del procedimento di opposizione consegua il consolidarsi degli effetti del decreto ingiuntivo (art. 653 c.p.c.; conforme Trib. Busto Arsizio 15.6.2012).
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