Tribunale Vasto, ordinanza 5 luglio 2012
Il potere riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione, se limitato dal regolamento interno dell’organismo di mediazione, determina una frustrazione dello spirito della norma — che è quello di stimolare le parti al raggiungimento di un accordo — e non consente al giudice di fare applicazione delle disposizioni previste dall’art. 13 del citato decreto, in materia di spese processuali, così vanificandone la ratio ispiratrice, tesa a disincentivare rifiuti ingiustificati di proposte conciliative ragionevoli.
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