Tribunale Civile di Roma, sentenza 10 luglio 2014.
Il Tribunale di Roma, ha condannato Compagnia assicuratrice assente ingiustificata alla mediazione delegata, al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per la causa e al risarcimento dei danni richiesti dalla parte attrice. Secondo il Giudice romano, l’inescusabile assenza al procedimento mediatizio poiché condotta contraria alla ratio di deflazionamento del contenzioso giudiziario perseguita dal legislatore, concorre ad integrare e valutare il materiale probatorio raccolto in senso sfavorevole alla parte assente, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 8 co.IV° bis del decr. lgs. 28/2010 e art. 116 c.p.c. .
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