Tribunale di Salerno, 19.06.2025, sentenza n. 2717, giudice Antonio Ansalone
La controversia aveva ad oggetto un sinistro stradale. Il giudice di pace adito formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis che non veniva accettata dalla compagnia di assicurazioni in quanto il danneggiato sia in fase stragiudiziale che durante il procedimento non si era sottoposto a visita medica. Il giudice di pace accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti al risarcimento dei danni e la compagnia al pagamento dell'ulteriore somma di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 96 III comma in favore di parte attrice.
Avverso tale sentenza veniva proposto appello avanti al Tribunale di Salerno dalla compagnia di assicurazioni che lamentava l'illegittimo riconoscimento da parte del giudice di prime cure del danno morale e l'ingiustificata condanna della compagnia al pagamento dell'ulteriore somma conseguente all'ingiustificato rifiuto del la proposta conciliativa.
Tale secondo motivo viene rigettato in quanto il rifiuto della proposta conciliativa mancava di ragionevole giustificazione. Il giudice di pace nell'ordinanza aveva indicato che: "in caso di mancato accordo le parti potranno indicare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (così da consentire l'eventuale valutazione giudiziale in ordine alla condotta processuale delle stesse ai sensi degli artt. 91 e 96 III c.p.c.").
Sulla scorta di Cass., Sez. Unite, 22405 del 13/09/2018, il tribunale afferma che qualora nel corso del giudizio una parte rifiuti ingiustificatamente la proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c., viene in rilievo il carattere pretestuoso della mancata adesione tale da determinare l'impossibilità delle parti di addivenire ad una più rapida definizione della lite; la condotta processuale della parte che non ha aderito alla proposta del Giudice costituisce un evidente e consapevole abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno delle altre parti e il pregiudizio va riferito a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, quando le altre parti sono state costrette ad un ulteriore attività processuale.
Nel caso di specie, la condanna ulteriore stabilita dal Giudice rappresenta una forma di ristoro sia del danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel procedimento, sia del danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso.°
Avverso tale sentenza veniva proposto appello avanti al Tribunale di Salerno dalla compagnia di assicurazioni che lamentava l'illegittimo riconoscimento da parte del giudice di prime cure del danno morale e l'ingiustificata condanna della compagnia al pagamento dell'ulteriore somma conseguente all'ingiustificato rifiuto del la proposta conciliativa.
Tale secondo motivo viene rigettato in quanto il rifiuto della proposta conciliativa mancava di ragionevole giustificazione. Il giudice di pace nell'ordinanza aveva indicato che: "in caso di mancato accordo le parti potranno indicare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (così da consentire l'eventuale valutazione giudiziale in ordine alla condotta processuale delle stesse ai sensi degli artt. 91 e 96 III c.p.c.").
Sulla scorta di Cass., Sez. Unite, 22405 del 13/09/2018, il tribunale afferma che qualora nel corso del giudizio una parte rifiuti ingiustificatamente la proposta conciliativa formulata dal giudice ex art. 185 bis c.p.c., viene in rilievo il carattere pretestuoso della mancata adesione tale da determinare l'impossibilità delle parti di addivenire ad una più rapida definizione della lite; la condotta processuale della parte che non ha aderito alla proposta del Giudice costituisce un evidente e consapevole abuso del processo, pur costituzionalmente garantito, a danno delle altre parti e il pregiudizio va riferito a quello conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo, evitabile con la diligenza processuale imposta dall'art. 88 c.p.c., come tale non ristorato dalla mera ripetizione delle spese processuali, quando le altre parti sono state costrette ad un ulteriore attività processuale.
Nel caso di specie, la condanna ulteriore stabilita dal Giudice rappresenta una forma di ristoro sia del danno arrecato alla parte ingiustamente coinvolta nel procedimento, sia del danno arrecato al sistema giudiziario nel suo complesso.°
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