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La clausola di conciliazione non rientra tra quelle per le quali l’art. 1341 c.c. prevede la necessaria sottoscrizione. In presenza di tale clausola l’azione è improcedibile se non viene prima esperito il tentativo di conciliazione

Autore Francesca Pieri

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Tribunale di Napoli, Sez. XII, 24.03.2025, sentenza n. 2942, giudice Luigia Stravino

In una controversia avente ad oggetto un contratto di appalto per la riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, l’appaltatore otteneva decreto ingiuntivo che veniva opposto dal committente eccependo - in via preliminare - l'improcedibilità e/o inammissibilità "della domanda per la violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 32 del contratto di subappalto", ai sensi del quale le parti avrebbero dovuto - in tutti i casi di controversia derivante dal contratto tra loro sottoscritto - esperire previamente il tentativo di conciliazione presso la camera di commercio di Napoli. Secondo l’opposta, tale clausola non era operativa perché 1) non prevedeva espressamente la sanzione dell'improcedibilità e 2) non era stata specificatamente sottoscritta in violazione dell'art. 1341 c.c..
L'eccezione dell’attore opponente (il committente) viene ritenuta fondata.
Intanto l’art. 32 del contratto di subappalto viene correttamente qualificata - non come una clausola compromissoria, ma - come una clausola di conciliazione. I due contraenti non hanno stabilito che le controversie nascenti dal contratto medesimo fossero decise da arbitri, ma - piuttosto - hanno inteso subordinare un'eventuale azione in giudizio ad un tentativo di conciliazione, in un'ottica, dunque, collaborativa di risoluzione di possibili contrasti nascenti in merito al contratto. Da ciò consegue l’inapplicabilità dell’art. 1341 c.c. alla fattispecie in quanto la clausola di conciliazione, non rientra tra quelle per le quali la norma in esame prevede la necessaria sottoscrizione né può a questa applicarsi analogicamente.
Inoltre, ulteriore conseguenza è la piena efficacia della predetta previsione contrattuale, anche in assenza di una espressa previsione di improcedibilità. Con l'art. 32 del contratto di subappalto, le parti si sono "impegnante" a esperire un tentativo di conciliazione prima di adire il giudice ordinario e, sebbene non espressamente previsto, l'indagine delle volontà delle stesse porta necessariamente ad affermare l'improcedibilità di un eventuale giudizio in caso di violazione della norma citata. Diversamente opinando, l'assenza di alcuna conseguenza processuale della violazione de qua comporterebbe, in ipotesi di tal fatta, la sostanziale inutilità dell'introduzione di tale accordo all'interno del contratto (vengono richiamati Tribunale di Milano n. 1008/2022 https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/la-clausola-contrattuale-di-mediazione-ha-valore-cogente-per-le-parti-e-se-non-viene-espletata-prima-del-giudizio-soggetto-a-mediazione-obbligatoria-1092.aspx e Tribunale Roma n. 20690/2017 https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/clausola-di-mediazione-contrattuale-la-domanda-e-improcedibile-se-non-si-e-esperito-il-procedimento-688.aspx ).
L'opposizione viene, dunque, accolta e revocato il decreto ingiuntivo.°
 
 
 
 
 
  • Avv. Francesca Pieri

    Pisa

    Laureata a pieni voti all`Università di Pisa, esercito la professione di avvocato dall`anno 2007 nel campo del diritto civile, con particolare riguardo al settore del danno alla persona, delle successioni, delle obbligazioni e delle società. Ho deciso di diventare mediatrice civile perché mi piace quando il diritto si muove a braccetto con il buon senso, in un`ottica che valorizzi le relazioni sociali, economiche e giuridiche sussistenti tra le parti. La giustizia conciliativa che si attua con il procedimento di negoziazione permette alle parti di risolvere la loro problematica con un accordo avente la stessa efficacia di una sentenza resa dal Tribunale ma seguendo un procedimento più celere, più economico e, soprattutto, più etico. Nella mia stanza di mediazione le parti, assistite dai loro legali, sono assolute protagoniste ed io avrò cura di accompagnarle nel percorso di dialogo e di confronto reciproco. Le ascolterò senza emettere giudizi e favorirò l`emersione dei loro bisogni ed interessi, in modo tale da costruire insieme una soluzione che possa essere di loro piena soddisfazione.

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