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La domanda riconvenzionale avente ad oggetto questioni che ricadono nelle materie per le quali è prevista l’obbligatorietà della mediazione, non determina l’inammissibilità/improcedibilità della domanda giudiziale.

Autore Enrico Chiriatti

23 06m 14

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Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 22.04.2014

Il Tribunale di Reggio Calabria sposa l’orientamento della giurisprudenza di merito che ritiene non estendibile la mediazione obbligatoria alle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto o da terzi a giudizio già iniziato. Le ragioni sottese alla decisione si fondano sul dettato letterale dell’art. 5 d. lgs. n. 28/2010, secondo cui non c'è alcuna distinzione tra domanda principale e riconvenzionale, e su una un’interpretazione costituzionalmente orientata della ratio della legge, secondo cui: a) l’obbligo di preventiva mediazione, avendo come prioritario scopo quello di evitare l’instaurazione di un giudizio come quello in esame già sorto, non sortirebbe comunque l’effetto di definire l’intero contenzioso, posto che in ipotesi il tentativo conciliativo è già fallito per la domanda principale, e la mediazione per le riconvenzionali non sarebbe preventiva, ma successiva; b) si avrebbe un allungamento dei tempi del processo, in contrasto con l’art. 111 Cost..; c) lo stesso art. 5 cit. faculta il convenuto ad eccepire il mancato tentativo di mediazione e tale va considerato chi viene citato in giudizio e non già chi, avendo promosso un’azione e, pertanto, notificato ad altri una vocatio in ius, risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a quella originaria.
  • Avv. Enrico Chiriatti

    Prato

    Avvocato con specializzazione nelle materie e nelle problematiche della responsabilità civile maturata anche nella ventennale esperienza acquisita in primarie Società assicurative. Mediatore specializzato dal maggio 2010. Ritengo che la mediazione richieda un cambiamento di mentalità, un approccio interdisciplinare “ in grado di produrre una trasformazione, un`emancipazione dei cittadini”. Occorre capire che davanti ad una situazione di disagio, di fronte ad un conflitto dovremmo porci in maniera costruttiva, ricercare una soluzione e non automaticamente rivolgerci ad un terzo che decide chi ha ragione o torto. Andrebbe diffusa la “cultura” della mediazione non solo come momento deflattivo del carico dei tribunali, ma come occasione complementare alla giurisdizione ordinaria, una risposta diversa ad una richiesta di giustizia. E talvolta la persuasione è più forte della violenza.

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