Tribunale di Reggio Calabria, ordinanza del 22.04.2014
Il Tribunale di Reggio Calabria sposa l’orientamento della giurisprudenza di merito che ritiene non estendibile la mediazione obbligatoria alle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto o da terzi a giudizio già iniziato. Le ragioni sottese alla decisione si fondano sul dettato letterale dell’art. 5 d. lgs. n. 28/2010, secondo cui non c'è alcuna distinzione tra domanda principale e riconvenzionale, e su una un’interpretazione costituzionalmente orientata della ratio della legge, secondo cui: a) l’obbligo di preventiva mediazione, avendo come prioritario scopo quello di evitare l’instaurazione di un giudizio come quello in esame già sorto, non sortirebbe comunque l’effetto di definire l’intero contenzioso, posto che in ipotesi il tentativo conciliativo è già fallito per la domanda principale, e la mediazione per le riconvenzionali non sarebbe preventiva, ma successiva; b) si avrebbe un allungamento dei tempi del processo, in contrasto con l’art. 111 Cost..; c) lo stesso art. 5 cit. faculta il convenuto ad eccepire il mancato tentativo di mediazione e tale va considerato chi viene citato in giudizio e non già chi, avendo promosso un’azione e, pertanto, notificato ad altri una vocatio in ius, risulti a sua volta destinatario di una domanda, collegata a quella originaria.
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