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La condizione di procedibilità nella mediazione civile delegata è superata solo se le parti proseguono oltre il primo incontro informativo.

Autore Salvatore Saba

15 03m 15

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Tribunale di Roma, ordinanza 19.02.2015

Con una ennesima ordinanza, il Tribunale di Roma torna sulla questione della effettività della mediazione, ribadendo che la condizione di procedibilità si intende superata allorquando le parti proseguono oltre la prima sessione informativa e le parti sono presenti personalmente con i rispettivi avvocati. All’udienza di rinvio, le parti, in caso di accordo, potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire l’eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96 III° cpc.
  • Avv. Salvatore Saba

    Sassari

    Da 25 anni Dirigente di Uffici Giudiziari alle dipendenze del Ministero della Giustizia, Componente del Direttivo nazionale sindacato giustizia, conseguito diversi Master sulla Mediazione tra cui uno di primo livello presso la facoltà di Giurispudenza di Sassari. L`amore per l`attività di mediazione, praticata di fatto quotidianamente in anni di servizio presso i Tribunali forma chiunque a capacità ed equilibrio.

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