Tribunale di Palermo, Sez. Dist. Bagheria, ordinanza 20.7.2012
L’attività precontenziosa prevista dal codice delle assicurazioni mira ad evitare la causa ed incide sull’azione (rendendo la domanda improponibile anche se non improcedibile come invece accade con l’art. 5 d.lgs. 28/10). Tale istituto, si sostanzia in una attività stragiudiziale comune alle normali richieste che precedono l’instaurazione del processo e, come tale, dovrà essere seguita in caso di silenzio o di risposta negativa del destinatario della richiesta extragiudiziale, dal procedimento di mediazione prima di potere (eventualmente) pervenirsi alla lite giudiziale. Pertanto, non sussiste incompatibilità tra le stesse.
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