Tribunale di Lamezia Terme, sentenza del 22 giugno 2012
Quando le parti non danno corso al procedimento di mediazione la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile con sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio (benché solo in rito). In forza del criterio generale di cui all’art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Se, quindi, è vero che, in generale, il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, è altrettanto evidente che in assenza di domande riconvenzionali la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, sicché la parte attrice sarà condannata senza che sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione.
Cerca
Iscriviti alla Newsletter
Avvia una mediazione
Massimario 2023
Resta sempre aggiornato sulla giurisprudenza della Mediazione civile. Il Massimario è il punto di riferimento per gli operatori del diritto, un indispensabile strumento di lavoro per avvocati e giudici.