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L’improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della mediazione civile va dichiarata con sentenza.

Autore Samuele Labanca

05 07m 12

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Tribunale di Lamezia Terme, sentenza del 22 giugno 2012

Quando le parti non danno corso al procedimento di mediazione la domanda giudiziale deve essere dichiarata improcedibile con sentenza, trattandosi di statuizione di ordine decisorio (benché solo in rito). In forza del criterio generale di cui all’art. 91 c.p.c., le spese di lite vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Se, quindi, è vero che, in generale, il termine per la mediazione viene per legge assegnato ad entrambe le parti, è altrettanto evidente che in assenza di domande riconvenzionali la parte evocata in giudizio può non avere alcun interesse alla procedibilità dell’azione, sicché la parte attrice sarà condannata senza che sussistono le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge per la compensazione.
  • Avv. Samuele Labanca

    Bologna

    Sono avvocato iscritto all`Albo dal 2000 nonché Giudice onorario di Tribunale presso il Tribunale di Ravenna. Mi sono specializzato in Studi sull`amministrazione pubblica nell`anno 2003 presso la S.P.I.S.A. a Bologna. Ho maturato una specifica competenza nelle principali materie di diritto civile, nelle locazioni nonché nelle fattispecie di responsabilità del medico e delle strutture sanitarie.

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