Tribunale di Palermo, Sez. dist. Bagheria, ordinanza 20.7.2012
La partecipazione al procedimento della mediazione civile è obbligatoria salvo l’esistenza di un giustificato motivo. Nel caso in esame non si è ritenuta valida la giustificazione addotta da una delle parti - la quale non ha partecipato al procedimento per ragioni di età avanzata - poiché nulla impedisce che la stessa deleghi un terzo a rappresentarla. In merito poi alla condanna da mancata partecipazione, trattasi di una norma che non vuole obbligare le parti ad accordarsi, ma stimolarle nel tentativo di trovare l'accordo.
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