Tribunale di Varese, ordinanza 20 gennaio 2012
In tema di difesa della proprietà, l`azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l`attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l`attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell`avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l`insussistenza "ab origine" di qualsiasi titolo.
Orbene: se l’attrice ha proposto l’azione (reale) di rivendicazione (come nel caso che ci occupa), la domanda doveva essere proceduta dalla mediazione, trattandosi di controversia in materia di diritti reali; se, invece, ha proposto una domanda (personale) di restituzione, la domanda correttamente poteva essere introitata direttamente davanti al Tribunale, non involgendo la lite diritti reali.
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