Corte d’Appello di Napoli, Sez. VII, 2.2.2022 n. 421, estensore Marinaro
Anche questa sentenza della Corte di Appello di Napoli affronta il tema della regolarità del procedimento di mediazione in una controversia in materia bancaria avente ad oggetto l’ingiunzione per il pagamento di una somma. Il debitore proponeva opposizione chiedendo la declaratoria di inefficacia e la revoca e/o l’annullamento del decreto ingiuntivo. Si costituiva la banca opposta contestando tutti i motivi di opposizione e chiedendo la provvisoria esecuzione, anche parziale, del decreto. A definizione del giudizio di opposizione veniva emessa sentenza con la quale il tribunale di Ariano Irpino, revocata l’ingiunzione di pagamento opposta, condannava il debitore al versamento in favore della banca creditrice della somma.
Tale sentenza veniva appellata e la Corte disponeva la mediazione. Con ordinanza la Corte rilevava che non risultava esperita la mediazione e invitava le parti a interloquire sul punto con termine per il deposito di note scritte.
La Corte, in via preliminare, esamina la questione attinente alla procedibilità della domanda giudiziale in esito alla disposta mediazione ex art. 5 comma 2 D.lgs. 28/2010.
Dall’esame del verbale del primo (ed unico) incontro di mediazione la Corte rileva:
Tale sentenza veniva appellata e la Corte disponeva la mediazione. Con ordinanza la Corte rilevava che non risultava esperita la mediazione e invitava le parti a interloquire sul punto con termine per il deposito di note scritte.
La Corte, in via preliminare, esamina la questione attinente alla procedibilità della domanda giudiziale in esito alla disposta mediazione ex art. 5 comma 2 D.lgs. 28/2010.
Dall’esame del verbale del primo (ed unico) incontro di mediazione la Corte rileva:
- l’invito per il primo incontro di mediazione alla parte appellata è stato inviato con p.e.c. (e, quindi, presumibilmente al procuratore costituito);
- nessuno è comparso per la parte invitata (appellante) che nemmeno risulta abbia comunicato alcunché;
- per la parte invitante (banca appellata) è indicata la presenza soltanto dell’avvocato (…) (procuratore costituito) senza l’indicazione del possesso di alcuna procura sostanziale ad hoc; nella parte introduttiva del verbale si legge soltanto che la banca è “assistita” dall’avv. (…) (facendo evidentemente – sia pur indirettamente riferimento alla procura alle liti conferita per la rappresentanza processuale).
La mediazione è stata avviata su istanza della banca appellata soltanto dopo che la Corte – con ordinanza resa all’esito dell’udienza di rinvio suindicata – aveva già rilevato ex officio il mancato esperimento della condizione di procedibilità invitando le parti ad interloquire sul punto. La procedura veniva conclusa soltanto successivamente e con esito negativo.
Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. Unite, 18/09/2020, n. 19596; in senso conforme, Cass. civ. Sez. III Ord., 08/01/2021, n. 159;
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 08/02/2013, n. 3033; Cass. civ. Sez. III Sent., 09/06/2016, n. 11797; Cass. civ. Sez. II Ord., 03/09/2018, n. 21557) e della stessa Corte d’Appello di Napoli (App. Napoli, Sez. civ. VII, sent. 28 febbraio 2019, n. 1189) la Corte rileva che la sanzione dell’improcedibilità attiene all’impugnazione e che ogni mediazione disposta ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.lgs. 28/2010 non consente alcun meccanismo di sanatoria una volta verificatasi la decadenza dalla proponibilità della mediazione e ciò a prescindere dalla eccezione di parte o della sua rilevazione entro la prima udienza di trattazione. Nel caso di specie ad essere gravato dell’onere di esperire la mediazione era la parte appellante e non certamente la banca appellata. Quest’ultima – che poi si è fatta parte diligente sia pur tardivamente – avrebbe potuto immediatamente avviare la procedura in tal modo giovando alla posizione della parte appellante (onerata) qualora questa avesse poi partecipato alla mediazione.
Se all’udienza di rinvio “risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l’accordo (D.Lgs. n. 28 del 2010, ex art. 5, comma 2-bis), il giudice non potrà che accertare l’avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio” (Cass. 40035/2021, cit.). Nel caso di specie, tuttavia, la mediazione è stata attivata tardivamente oltre il termine di cui all’art. 6 comma 1 D.lgs. 28/2010 quando la causa era stata già trattenuta in decisione.
Neanche la sospensione straordinaria dei termini disposta nella fase dell’emergenza sanitaria ha giovato. I giudici hanno rilevato che le parti ben avrebbero potuto svolgere e concludere la procedura di mediazione se l’avessero avviata tempestivamente (entro il termine di quindici giorni dalla data dell’ordinanza) o, comunque, avrebbero potuta svolgerla in via telematica (in base all’art. 83, comma 20-bis, D.L. 18/2020) anche nel periodo del c.d. lockdown completandola entro l’udienza di rinvio.
Inoltre l’esame del verbale relativo al primo incontro non consente di ritenere ritualmente esperita la condizione di procedibilità. La parte onerata (appellante) non solo non aveva depositato istanza ma non aveva nemmeno presenziato all’incontro nella procedura avviata dall’appellata che si era fatta parte diligente (in via prudenziale). La sua totale assenza rende palese e indiscutibile la sua inattività rispetto all’onere posto a suo carico al fine dell’esperimento della condizione di procedibilità.
Inoltre il verbale risulta apparentemente sottoscritto soltanto dal procuratore costituito della parte istante (banca appellante) mentre è del tutto privo della sottoscrizione del mediatore e conseguentemente della certificazione dell’autografia della firma della parte oltre che del deposito presso la segreteria dell’organismo.
Tali rilievi consentono di ritenere inesistente il verbale di mediazione prodotto dalla banca appellante che, per ciò stesso, non ha fornito la prova dell’avvenuto svolgimento della mediazione. Svolgimento che – considerata l’assenza della parte appellante – comunque non avrebbe consentito di ritenere esperita la condizione di procedibilità dell’appello.
L’appello proposto viene dunque dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e la parte appellante viene condannata al pagamento della sanzione ex art. 8.°
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