Tribunale di Palermo - Sez. Distaccata di Bagheria - Ordinanza 20 Luglio 2012
Tribunale di Palermo - Sez. Distaccata di Bagheria - Ordinanza 20 Luglio 2012 Il Tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, con ordinanza del 20 luglio 2012, nel seguire oramai una giurisprudenza di merito consolidata, (si veda anche Tribunale di Siena, Senteza 25.06.2012 - Giudice Dott. Stefano Caramellino) ha condannato, il soggetto che aveva rifiutato di partecepiare ad un procedimento di mediazione, al pagamento di € 450,00 in favore del bilancio dello Stato, in quanto cifra corrispondente al contributo unificato. La motivazione della condanna, per il Giudice Istruttore, Dott. Michele Ruvolo, è tutta nel fatto che il motivo indicato per la mancata partecipazione non è stato ritenuto "giustificato e valido", di fatti, il giudicante ha ritenuto che non potesse essere valutato valido motivo, l’esistenza di “problemi legati all’età avanzata” dei convenuti, sia per la vicinanza della sede della mediazione a quella della loro residenza, sia per il fatto che comunque essi avrebbero potuto rilasciare una procura ad un soggetto di loro fiducia. In conseguenza di ciò, il Tribunale siciliano, ha considerato che la mancata partecipazione fosse avvenuta senza giustificato motivo e ha pronucniato la condanna sopra indicata, senza necessità di attendere la fase decisoria, essendo state già ampiamente esposte le ragioni delle parti sul punto ed essendo stata acquisita tutta la documentazione necessaria.
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