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Incorre nella sanzione processuale ex art.96 c.p.c. la compagnia assicurativa che non partecipa alla mediazione civile senza giustificato motivo.

Autore Lorenzo Bianchini

21 04m 14

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Tribunale di Roma, sentenza n.4140/2014

Nella sentenza in commento trova conferma l’orientamento giurisprudenziale che sanziona ai sensi dell’art.96 c.p.c. la condotta dilatoria e ingiustificata della parte che non partecipa alla mediazione. Ancora una volta la sanzione viene comminata attraverso la previsione dell’art.96 comma 3, c.p.c. che mira a punire l'abuso degli strumenti processuali anziché attraverso la specifica sanzione di cui all'art. 8, comma 4-bis, D.lgs. 28/2010 che prevede la condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
  • Avv. Lorenzo Bianchini

    Verona

    Dottore commercialista e Revisore legale dal 1988. Mediatore civile e commerciale dal 2011. Esperto nella valutazione di aziende, nel contenzioso tributario e nella gestione della crisi di impresa, a seguito di incarichi svolti, anche giudiziari. Prendo nota dei fatti e tengo conto delle emozioni per chiarire le richieste emotive e monetarie delle parti. Applico tutte le tecniche di comunicazione, di negoziazione e di mediazione che conosco, anche tenendo in considerazione gli aspetti psicologici ed emotivi che le parti manifestano nel corso della procedura di mediazione, cercando di tenere sotto controllo o gestire il mio atteggiamento verbale e non verbale, affinchè le parti non lo possano interpretare a discapito della mia imparzialità.

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