Tribunale di Bologna, 18.12.2021, sentenza n. 142, giudice Pietro Iovino
Il tema oggetto della controversia affrontata dal Tribunale di Bologna è l’occupazione illegittima di alcuni spazi e aree comuni da parte di alcuni condòmini e locatari.
Alcuni dei condòmini citati in giudizio si costituivano ed eccepivano, tra l’altro, l’improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Altri condòmini non si costituivano restando contumaci e altri ancora intervenivano volontariamente in adesione ex articolo 105 cpc per sostenere la domanda del condominio e chiedendo la condanna della controparte. I convenuti costituiti avanzavano domande ed eccezioni riconvenzionali volte ad accertare l'avvenuta usucapione, nonché l'esistenza di una servitù di uso pubblico delle parti comuni, di cui gli odierni attori avevano lamentato l'illegittimo uso e godimento.
Il Tribunale, vertendosi in materia condominiale, accoglieva l'eccezione delle parti convenute, sospendeva il procedimento e le invitava ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria. Con successiva ordinanza, una volta esperito dalle parti il tentativo di mediazione nella sede competente, «rimetteva la causa in decisione in relazione alle questioni preliminari relative alla mancanza di potere rappresentativo in capo all’ amministratore e all’irritualità del procedimento di mediazione, protestata sotto molteplici aspetti da tutti i convenuti».
La parte istante (il condominio e il super condominio in persona del suo amministratore) «aveva presentato l’istanza di mediazione senza avere previamente convocato le assemblee di condominio per essere autorizzato ad avviare il giudizio». Il condominio in verità aveva deliberato di conferire il mandato all'amministratore per la partecipazione alla mediazione e poi, prima dell'incontro, con successiva delibera, lo aveva revocato. Il super condominio aveva invece negato da subito il mandato a partecipare alla mediazione procedurale.
Il comma 3 dell'articolo 71 quater stabilisce: «Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del Codice».
La partecipazione all'incontro di mediazione presuppone che l'amministratore, anche se legittimato attivamente e passivamente per le materie di sua competenza in sede processuale ordinaria, per accedere validamente alla mediazione, debba essere munito di un mandato deliberato dall'assemblea condominiale con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 Codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio). Se manca una deliberazione o la deliberazione non è assunta con la maggioranza prevista l'amministratore non può aderire a nessuna mediazione procedurale né, a maggior ragione, promuoverla.
Data la mancanza di personalità giuridica riconosciuta al condominio le parti legittimate a decidere non solo sull’adesione alla procedura, ma anche sull'accordo che dovesse emergere in quella sede, sono i condòmini.
Il Tribunale pertanto dichiara la domanda improcedibile e le spese compensate.°
Alcuni dei condòmini citati in giudizio si costituivano ed eccepivano, tra l’altro, l’improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria. Altri condòmini non si costituivano restando contumaci e altri ancora intervenivano volontariamente in adesione ex articolo 105 cpc per sostenere la domanda del condominio e chiedendo la condanna della controparte. I convenuti costituiti avanzavano domande ed eccezioni riconvenzionali volte ad accertare l'avvenuta usucapione, nonché l'esistenza di una servitù di uso pubblico delle parti comuni, di cui gli odierni attori avevano lamentato l'illegittimo uso e godimento.
Il Tribunale, vertendosi in materia condominiale, accoglieva l'eccezione delle parti convenute, sospendeva il procedimento e le invitava ad esperire il tentativo di mediazione obbligatoria. Con successiva ordinanza, una volta esperito dalle parti il tentativo di mediazione nella sede competente, «rimetteva la causa in decisione in relazione alle questioni preliminari relative alla mancanza di potere rappresentativo in capo all’ amministratore e all’irritualità del procedimento di mediazione, protestata sotto molteplici aspetti da tutti i convenuti».
La parte istante (il condominio e il super condominio in persona del suo amministratore) «aveva presentato l’istanza di mediazione senza avere previamente convocato le assemblee di condominio per essere autorizzato ad avviare il giudizio». Il condominio in verità aveva deliberato di conferire il mandato all'amministratore per la partecipazione alla mediazione e poi, prima dell'incontro, con successiva delibera, lo aveva revocato. Il super condominio aveva invece negato da subito il mandato a partecipare alla mediazione procedurale.
Il comma 3 dell'articolo 71 quater stabilisce: «Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del Codice».
La partecipazione all'incontro di mediazione presuppone che l'amministratore, anche se legittimato attivamente e passivamente per le materie di sua competenza in sede processuale ordinaria, per accedere validamente alla mediazione, debba essere munito di un mandato deliberato dall'assemblea condominiale con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136 Codice civile (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio). Se manca una deliberazione o la deliberazione non è assunta con la maggioranza prevista l'amministratore non può aderire a nessuna mediazione procedurale né, a maggior ragione, promuoverla.
Data la mancanza di personalità giuridica riconosciuta al condominio le parti legittimate a decidere non solo sull’adesione alla procedura, ma anche sull'accordo che dovesse emergere in quella sede, sono i condòmini.
Il Tribunale pertanto dichiara la domanda improcedibile e le spese compensate.°
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