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Il termine di quattro mesi stabilito dalla Legge per la scadenza del procedimento di mediazione è un termine ordinatorio.

Autore Susanna Sassatelli

11 07m 12

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Tribunale di Varese, ordinanza del 20 giugno 2012

Secondo quanto dispone l’art. 5, comma III, d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione da esperirsi entro quattro mesi. Tale durata prevista dalla Legge come scadenza per la mediazione, è ovviamente un termine ordinatorio e soprattutto nella disponibilità delle parti in caso di mediazione ancora in corso, posto che la finalità della stessa è giustificativa dell’impegno di energie processuali. E’ vero che, in linea di principio, il “tempo del processo” è sottratto alla disponibilità delle parti, ma è anche vero che, per il caso della mediazione, non si tratta di tempo inutilmente consumato, ma di energie temporali spese vuoi per l’interesse delle parti ad una composizione bonaria della lite, vuoi per l’interesse pubblico ad una deflazione del contenzioso. Ne discende che la richiesta di rinvio avanzata dalle parti può essere accordata.
  • Avv. Susanna Sassatelli

    Bologna

    Laureata in giurisprudenza presso l`Università degli studi di Bologna. Ha maturato una lunga esperienza presso primaria compagnia di assicurazioni dove ha ricoperto il ruolo di ispettore sinistri, occupandosi di risarcimento danni derivanti da responsabilità civile automobilistica, medica e professionale in genere, nonché di danni rami elementari (polizze infortuni, malattie, kasko). Dal 1999 è iscritta all`Albo degli avvocati di Bologna ed esercita la professione forense in ambito civilistico occupandosi principalmente di questioni riguardanti la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diritto assicurativo, diritto di famiglia e controversie condominiali. Il carattere, unitamente all`esperienza professionale vissuta esercitando ruoli contrapposti, le consentono di approcciare le diverse questioni con quello spirito di equilibrio ed equidistanza che sono tipici del procedimento di mediazione.

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