Tribunale di Siena, sentenza del 25.6.2012
Il Tribunale di Siena ha affermato che costituisce comportamento elusivo della norma che impone l’obbligatorietà dell’esperimento del procedimento di mediazione civile, quello posto in essere dalla parte processuale che deposita la domanda presso l’organismo senza dar seguito all’effettiva instaurazione del contraddittorio. Ebbene, la procedura media-conciliativa, in quanto intesa allo scopo della deflazione del contenzioso mediante l’offerta di un’effettiva ed attuale possibilità di definizione stragiudiziale della controversia anteriormente alla trattazione della medesima, non può ritenersi soddisfatta mediante un mero formalistico deposito di domanda cui non faccia seguito alcun comportamento della parte proponente idoneo a perseguire né l’instaurazione di un effettivo ed integro contraddittorio di fronte al mediatore, né l’effettiva fruizione del servizio da quest’ultimo erogato, che trova il suo corrispettivo nel pagamento delle competenze del mediatore. Tale comportamento elusivo nei confronti di un presupposto processuale qual è la condizione di procedibilità, costituente norma imperativa poiché posta a presidio del giusto processo e della sua ragionevole durata mediante la complessiva deflazione del contenzioso civile, anche nell’interesse pubblico, integra gli estremi della frode alla legge
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