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Il semplice deposito dell’istanza di mediazione non seguito dall’effettiva partecipazione della parte proponente costituisce un comportamento in frode alla legge.

Autore Vittoria Greco

18 09m 12

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Tribunale di Siena, sentenza del 25.6.2012

Il Tribunale di Siena ha affermato che costituisce comportamento elusivo della norma che impone l’obbligatorietà dell’esperimento del procedimento di mediazione civile, quello posto in essere dalla parte processuale che deposita la domanda presso l’organismo senza dar seguito all’effettiva instaurazione del contraddittorio. Ebbene, la procedura media-conciliativa, in quanto intesa allo scopo della deflazione del contenzioso mediante l’offerta di un’effettiva ed attuale possibilità di definizione stragiudiziale della controversia anteriormente alla trattazione della medesima, non può ritenersi soddisfatta mediante un mero formalistico deposito di domanda cui non faccia seguito alcun comportamento della parte proponente idoneo a perseguire né l’instaurazione di un effettivo ed integro contraddittorio di fronte al mediatore, né l’effettiva fruizione del servizio da quest’ultimo erogato, che trova il suo corrispettivo nel pagamento delle competenze del mediatore. Tale comportamento elusivo nei confronti di un presupposto processuale qual è la condizione di procedibilità, costituente norma imperativa poiché posta a presidio del giusto processo e della sua ragionevole durata mediante la complessiva deflazione del contenzioso civile, anche nell’interesse pubblico, integra gli estremi della frode alla legge
  • Avv. Vittoria Greco

    Frosinone

    Iscritta all`Ordine degli Avvocati di Frosinone dal 1996. Co-titolare di studio legale associato, svolgo assiduamente la mia attività nell`ambito del diritto civile (contrattualistica, commerciale, obbligazioni, diritto di famiglia, diritti reali, tutela risarcitoria) fornendo assistenza a privati e a imprese. Ho partecipato a numerosi corsi di aggiornamento nell`ambito del diritto privato, fallimentare, procedurale, societario, di famiglia. Ho svolto attività di Giudice Onorario presso il Tribunale di Frosinone tra il 1996 e il 1998. Mediatore professionista. Credo fermamente nella mediazione quale strumento efficace di risoluzione delle controversie, in tempi celeri e con costi contenuti e, soprattutto, prevedibili. Tra i molteplici vantaggi della mediazione, mi piace evidenziare la finalità (assolutamente non secondaria) di preservare i rapporti tra le parti.

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