Tribunale di Verona, sentenza 28.02.2014.
Anche nel processo civile come nella mediazione obbligatoria, la parte che rifiuta una proposta poi rivelatasi identica nel contenuto alla sentenza del giudice, può essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte dal momento in cui essa è stata formulata. Questo è quanto avvenuto nel caso in esame laddove il ricorrente rifiutava una proposta in corso di causa, il cui equivalente monetario è stato sostanzialmente confermato nella successiva sentenza del Giudice. La soluzione a cui è giunto il giudice del Tribunale di Verona si fonda sulla scorta di una duplice interpretazione: da un canto, sulla circostanza che la riduzione anche sensibile della somma richiesta con la domanda, giustifica la compensazione delle spese , dall’altro tale principio può essere combinato con il meccanismo di liquidazione di cui all’art. 91, comma 1, seconda parte, che consente di condannare colui che abbia rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della stessa.
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