Tribunale Ordinario di Siracusa, ordinanza 23.01.2015.
La giurisprudenza di merito precisa, ancora una volta, la necessità del rispetto del principio di effettività nello svolgimento della mediazione, pena la sanzione dell’improcedibilità della domanda. Per favorire l’effettivo svolgimento, il giudice può invitare il mediatore ad avanzare proposta conciliativa, pur in assenza di congiunta richiesta delle parti ex art. 11, co. 1 d.lgs. 28/2010. La mancata partecipazione senza giustificato motivo o la mancanza delle parti sostanziali, dovrà poi essere tempestivamente comunicata al giudice, tramite indirizzo mail, per poter consentire di provvedere in tema di statuizione sulle spese processuali del giudizio, anche in caso di ingiustificato rifiuto delle parti della proposta di conciliazione formulata dal mediatore.
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