Tribunale di Verona, ordinanza 4 aprile 2012
Il criterio discretivo utile a definire la tipologia di rapporti riconducibili alla categoria dei contratti assicurativi di cui al primo comma dell’art. 5 comma 1 del d. lgs. 28/2010, è quello di carattere soggettivo fondato sulla qualità professionale di impresa di assicurazione del soggetto che ha assunto l’obbligazione di pagamento, a prescindere dalla natura di quest’ultima.
Anche quando alcune delle domande azionate nel processo non sono soggette alla mediazione, per favorire le possibilità di successo di quest’ultima e le prospettive conciliative è estremamente opportuno che anche le cause tra attore e terzi chiamati che ne sono escluse vengano demandate alla mediazione utilizzando l’istituto di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010.
In ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice può decidere alla prima udienza sulla istanza di provvisoria esecuzione e rinviare al momento in cui il contraddittorio sia stato integrato nei confronti dei terzi l’assegnazione del termine per attivare il procedimento di mediazione. Non pare poter costituire un ostacolo a tale soluzione la circostanza che l’art. 5 comma 1 del d. lgs. 28/2010, stabilisca che la predetta sollecitazione del giudice alle parti sia "contestuale" al rilievo della mancanza della condizione di procedibilità, giacchè a quest’ultimo termine ben può essere attribuirsi il significato di raccomandazione ad una tempestiva attivazione del procedimento di mediazione.
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