Tribunale di Palermo, sez. distaccata di Bagheria, sentenza 13 giugno 2012
Quando nell’atto di citazione manca l’avvertimento relativo alle decadenze di cui all’art. 38 c.p.c., e non è stato esperito il procedimento previsto dal D.Lsg. 28/10, il giudice non può disporre il rinvio innanzi all’organismo di mediazione. Difatti, sebbene la Corte di Cassazione abbia evidenziato che l’ordinamento vigente impone la necessità di interpretare ed applicare la normativa processuale in armonia con il principio di cui all’art. 111 Cost. sulla ragionevole durata del processo come principio che conduce ad escludere che il mancato compimento di adempimenti processuali che si siano appalesati del tutto superflui possa condurre ad una conseguenza di sfavore per il processo (e a condizione che si il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa), è indubbio che la rinnovazione della notifica e il contestuale invito ad esperire la mediazione impedirebbe alle parti ancora non presenti in giudizio di evidenziare le ragioni per cui non andrebbe effettuata la mediazione obbligatoria, e potrebbe comportare, in caso di presentazione davanti al mediatore del chiamato in mediazione, la sopportazione di costi ad opera di quest’ultimo soggetto ancora non costituito in giudizio e la necessità per lo stesso chiamato, in caso di sua contumacia nel procedimento di mediazione, di dover motivare il giustificato motivo della sua assenza qualora decidesse di costituirsi poi in giudizio e ciò al fine di evitare le conseguenze negative previste dall’art. 8, comma 5, d.lgs. 28/10.
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