Tribunale di Roma, Sez. XIII Civile, ordinanza 24 ottobre 2013
Quando la questione dibattuta concerne la responsabilità professionale da colpa medica, anche l’azienda sanitaria, laddove ciò dovesse essere utile per pervenire ad un accordo conciliativo, può nella persona del funzionario delegato, gestire la procedura e, nell'ambito dei poteri attribuitigli, concludere un accordo, osservando le indicazioni contenute nelle linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali per l'attuazione dei procedimenti di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante "Attuazione dell'art. 60 della Legge 18 giugno 2009, n.69 (circolare DFP 33633 10/08/2012 n. 9/2012 per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001). Vale altresì sottolineare che l'eventuale deprecata scelta di una condotta agnostica, immotivatamente anodina e deresponsabilizzata dell'amministrazione pubblica la potrebbe esporre a danno erariale sotto il profilo delle conseguenze del mancato accordo su una proposta del giudice o mediatoria comparativamente valutata rispetto al contenuto della sentenza. Conseguenze che, in relazione alle circostanze del caso concreto, sarebbe doveroso segnalare agli organi competenti.
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