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Ai fini della validità dell’istanza di mediazione civile è sufficiente che la stessa contenga l’oggetto e le ragioni della pretesa.

Autore Alessandro Ruggeri

05 07m 12

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Tribunale di Mantova, ordinanza del 25 giugno 2012

Nell’ambito della procedura di mediazione non è obbligatoria l’assistenza tecnica di un difensore, per cui non può ritenersi che le domande proposte in sede di mediazione debbano essere compiutamente ed esattamente formulate sotto il profilo giuridico, essendo sufficiente, come espressamente previsto dall’art. 4 D.Lgs. n. 28/10 che l’istanza contenga l’indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa, al fine di consentire alle parti di raggiungere un accordo conciliativo in merito.
  • Avv. Alessandro Ruggeri

    Bologna

    Dottore Commercialista e Revisore legale dei conti Iscritto all’ordine di Bologna – 2189/A Settori di competenza: Consulenza amministrativa, fiscale e tributaria. Attività professionale: Svolgo attività di consulenze in ambito societario e fiscale. Mi occupo inoltre di pianificazione finanziaria e di credit restructuring. Ritengo la mediazione uno strumento utile ed efficace.

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