La controversia, in materia di locazione, vede contrapposti un’associazione sportiva e una parrocchia.
Da una parte, la Parrocchia aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice con condanna al pagamento dei canoni pregressi e al rilascio dell’immobile (campo da calcio). Dall’altra, l’Associazione sportiva aveva chiesto, con domanda riconvenzionale, la condanna della locatrice al pagamento di una somma importante a titolo di indennità per miglioramenti della "res locata" (nella specie il campo insisteva su ente urbano, privo di propria entità catastale e urbanistica e, conseguentemente, di qualsivoglia regolarità in ordine alla messa in sicurezza, e privo di agibilità).
Si svolgono due giudizi. Avverso la seconda sentenza della Corte d’Appello di Salerno l’Associazione ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il primo lamenta il rigetto dell'eccezione di improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria (La Corte di Salerno aveva rigettato tale eccezione) ritenendo che "il procedimento di mediazione - come già evidenziato dal Giudice di primo grado - è stato effettivamente espletato, senza il raggiungimento di un accordo", e ciò nonostante le parti avessero partecipato personalmente e fossero entrate nel merito della controversia, secondo quanto è possibile evincere dal verbale prodotto in giudizio. La ricorrente sosteneva invece che il procedimento non era mai stato effettivamente avviato dalle parti.
Il ricorso viene rigettato in quanto il primo motivo ritenuto non fondato e il secondo inammissibile.
La Corte di Salerno aveva dato atto che al primo incontro le parti hanno illustrato le rispettive posizioni, in relazione alle loro concrete ragioni di doglianza ed alle rispettive pretese. La conduttrice aveva per di più manifestato la disponibilità a sanare la morosità e la locatrice aveva fatto presente di non avere intenzione di proseguire il rapporto di locazione e che la proposta di controparte non era confacente al suo interesse. Il mediatore, preso atto della volontà delle parti e dell'impossibilità di addivenire ad un accordo, ha dichiarato "chiuso" il procedimento di mediazione.
Secondo la Cassazione, tanto basta per considerare espletato il procedimento, e dunque rispettata la condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma, 1-bis, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che può ritenersi, realizzata "qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre" (Cass. Sez. 3, sent. 27 marzo 2019, n. 8473, Rv. 653270-01). Ciò, come evidenziato dal noto precedente citato, si basa sia su un argomento letterale che sistematico (https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/se-l-avvocato-difensore-e-munito-di-apposita-procura-sostanziale-puo-rappresentare-la-parte-in-mediazione-812.aspx ).°