La sezione Lavoro del Tribunale di Roma, con la sentenza n. 1400 del 06 febbraio 2026, ha affrontato il tema dell’obbligatorietà della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
L’opponente aveva eccepito l’improcedibilità della domanda monitoria per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, invocando l’art. 5-bis del d.lgs. n. 28/2010, come modificato dalla riforma Cartabia. In particolare, si sosteneva che, in sede di opposizione, l’onere di attivare la procedura gravasse sulla parte che aveva promosso il ricorso per decreto ingiuntivo.
La questione, dunque, si colloca all’intersezione tra:
disciplina della mediazione civile e commerciale
rito del lavoro
procedimenti monitori e fase di opposizione
La posizione del Tribunale: esclusione netta della mediazione
Il Tribunale rigetta in modo netto l’eccezione, qualificandola come manifestamente infondata, e chiarisce un principio di particolare rilevanza operativa: l’art. 5-bis del d.lgs. 28/2010, pur riferito al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non trova applicazione nelle controversie di lavoro. Il ragionamento del giudice si articola su tre passaggi logici essenziali.
1. Ambito oggettivo della mediazione civile e commerciale
La mediazione disciplinata dal d.lgs. 28/2010 è espressamente riferita alle controversie civili e commerciali e non si estende automaticamente a tutti i procedimenti giurisdizionali.
Invero, le controversie di lavoro:
sono regolate da un rito speciale
rispondono a esigenze di tutela accelerata e differenziata
non rientrano tra le materie soggette a mediazione obbligatoria
2. Inapplicabilità dell’art. 5-bis nel rito del lavoro
Il Tribunale evidenzia come la disposizione introdotta dalla riforma Cartabia disciplina l’onere di attivazione della mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Tuttavia, la stessa norma non menziona né include le controversie di lavoro.
Di conseguenza, la previsione in questione non è suscettibile di applicazione analogica.
Allo stesso tempo, non può essere invocata per estendere l’obbligo di mediazione a un rito che ne è strutturalmente escluso.
3. Autonomia del sistema conciliativo nel lavoro
Il giudice capitolino sottolinea che, nel sistema giuslavoristico, esistono strumenti alternativi (es. negoziazione assistita o conciliazione). Tuttavia, tali strumenti non costituiscono condizione di procedibilità obbligatoria.
Questo elemento rafforza ulteriormente la conclusione circa l’assenza di un vincolo di mediazione.
Implicazioni operative
La decisione in rassegna offre indicazioni chiare sia per gli avvocati che per i mediatori.
In primo luogo, esistono dei precisi limiti oggettivi che consentono l'attivazione della procedura.
Infatti, non è possibile attivare (né ritenere necessaria) la mediazione nelle controversie di lavoro.
La sentenza in commento precisa che tale limite opera ratione materiae.
Quindi, anche nel caso in cui vi sia una opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante l'art. 5-bis preveda l'obbligo di procedere con il tentativo di mediazione, lo stesso sarà escluso in alcune ipotesi.
La corretta qualificazione della materia diviene, pertanto, centrale.
Gli avvocati (ma anche i mediatori e gli Organismi) dovranno verificare la natura della controversia, distingendo tra materia civile/commerciale (per cui è prevista la mediazione obbligatoria) e materia lavoristica (per cui tale obbligo non esiste).
L'errata qualificazione della materia potrebbe comportare:
attivazioni inutili della procedura
inefficienze operative
potenziali contestazioni sulla validità del tentativo
Tuttavia, ciò non esclude che, nella materia lavoro, la mediazione possa avere una funzione volontaria, rimessa alla libera scelta delle parti di attivare (e di aderire) al procedimento alternativo.
Giova, comunque, precisare che la pronuncia si inserisce in un contesto di "incertezza applicativa" connesso alla riforma Cartabia, che ha ampliato l’ambito della mediazione obbligatoria e introdotto l’art. 5-bis, senza per questo fornire adeguate precisazioni.
Correttamente, il Tribunale di Roma ha evitato l'adozione di interpretazioni estensive, riaffermando la tipicità delle materie soggette a mediazione, anche a tutela della specialità del rito del lavoro.
Il principio di sistema
Dalla sentenza in commento emerge un chiaro principio di sistema secondo cui la mediazione obbligatoria non può essere estesa oltre i casi espressamente previsti, neppure in presenza di disposizioni apparentemente generali riferite al procedimento.
Pertanto, la mediazione civile e commerciale non è condizione di procedibilità nelle controversie di lavoro e l’art. 5-bis d.lgs. 28/2010 non si applica all’opposizione a decreto ingiuntivo in ambito lavoristico.
Per gli organismi di mediazione, si tratta di un richiamo importante alla corretta delimitazione del proprio ambito di intervento, in un sistema che resta fondato sulla distinzione netta tra riti e materie.