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Vi deve essere simmetria tra il contenuto dell’istanza di mediazione l’atto introduttivo del giudizio

Autore Diletta Fusaro

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Tribunale di Roma, Sez. V civile, 11.01.2022, sentenza n.259, giudice Corbo

Il Tribunale di Roma dichiara inammissibile l’impugnazione perché tardiva: “mancando la necessaria simmetria tra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, la mediazione non può ritenersi validamente svolta e, quindi, non impedita la decadenza dell’impugnazione ex art. 1137 c.c.”.
L’istanza di mediazione era stata redatta in maniera “del tutto generica”, priva di “riferimento alle singole delibere impugnate ed ai vizi ad esse imputati”. Il giudice pertanto ha ritenuto inutile demandare alle parti una nuova mediazione “che mai avrebbe potuto sanare la decadenza” nella quale era incorso il condòmino impugnante.
L’art.4 del D.Lgs.vo 28/2010 dispone che “l’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa” similmente all’art. 125 c.p.c. circa il contenuto degli atti processuali, fatta eccezione per i soli “elementi di diritto” (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/11/2019, n.29333). L'applicazione di detta norma impone, secondo il giudice, una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione ed i fatti esposti in sede processuale, almeno per quelli principali; diversamente, dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilita`, per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore.
Secondo il giudice romano “l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio”. Una domanda processuale diversa, che esuli, anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va considerata nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione.
Nel caso di impugnazione di delibera condominiale sussiste un termine di decadenza che viene interrotto (e non sospeso, come ormai chiarito dalla giurisprudenza anche di questo tribunale) dalla "comunicazione" (che può essere fatta sia dall'organismo di mediazione che direttamente dall'istante) della istanza di mediazione alla controparte una sola volta e che inizia a decorrere nuovamente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione. Tale effetto interruttivo, però, può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata.
La sentenza richiama i precedenti Tribunale Civitavecchia sez. I, 04/02/2022, n. 151; Tribunale Milano sez. XIII, 21/02/2019, n. 1729; Tribunale Mantova sez. II, 22/01/2019; Tribunale Bari sez. III, 22/11/2017, n. 5281. °
 
  • Avv. Diletta Fusaro

    Grosseto

    Avvocato civilista (presente nelle liste del gratuito patrocinio) e penalista (presente nelle liste dei difensori d’ufficio). Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Grosseto dal 7/4/2004. Mediatore civile professionista dal 2011. Svolgo attività pro bono anche tramite l’Associazione Onlus Avvocati di Strada. In questi anni di esercizio della professione mi sono dedicata molto alle problematiche (civili e penali) legate alla famiglia legittima e di fatto per una particolare sensibilità verso questa tematica, mettendo a disposizione le mie conoscenze (apprese attraverso l’esperienza e l’aggiornamento continuo), ma anche tramite un ascolto attento.

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