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Valida la procura speciale sostanziale non autenticata da pubblico ufficiale conferita all’avvocato: in applicazione del principio generale di cui all’art. 1392 c.c e dell’art. 3 comma 3 del D. lgs. n. 28/2010 anche la procura che conferisce i poteri di partecipazione non è soggetta a formalità

Autore Franca Quagliotti

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Tribunale di Milano, 06.10.2023, sentenza n. n. 7689, Presidente Relatore Carmela Gallina

La società debitrice e tre fideiussori proponevano opposizione a un decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Milano a favore di una mandataria in merito ad un contratto di finanziamento concludendo per la revoca del decreto e, in ogni caso, per l’accertamento del reale debito depurato da interessi anatocistici e spese non concordate e per la declaratoria di nullità della fideiussione sottoscritta dagli opponenti.  Si costituiva in giudizio l’opposta contestando le censure ed insistendo per il rigetto dell'opposizione previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto.
Il tribunale milanese ha ritenuto l’opposizione priva di fondamento.
Quanto all’eccezione preliminare sollevata dagli opponenti nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. n. 1 relativamente alla mancata verificazione della condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010 il Tribunale rileva che l’opposta ha partecipato al procedimento di mediazione per il tramite dell’avv. xxx conferendole una procura speciale sostanziale, diversa dalla procura alle liti rilasciata per la rappresentanza nel presente giudizio. A differenza di quanto sostenuto dagli opponenti, si ritiene che tale procura sia idonea a conferire i poteri di partecipazione al procedimento di mediazione in sostituzione della parte.
Chiarendo l’insegnamento della nota pronuncia della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8473/2019, il Tribunale ha rilevato che il Supremo Collegio non ha stabilito che la procura speciale sostanziale debba essere autenticata da un pubblico ufficiale munito dei necessari poteri, ma ha soltanto escluso la legittimità della procura alle liti.
Pertanto, in applicazione del principio generale espresso dell’art. 1392 c.c. (il quale richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell'atto giuridico da concludere) nonché dall’art. 3 comma 3 del D. lgs. n. 28/2010 relativo alla procedura di mediazione (il quale prevede che “gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità”) deve concludersi nel senso che anche la procura che conferisce i poteri di partecipazione non sia soggetta a formalità. Nel caso di specie la delega rilasciata dall’opposta all’avv. xxx conferisce al procuratore “ogni più ampia facoltà e potere ed autorizzandola espressamente ad avviare o aderire alla procedura, a partecipare agli incontri di mediazione anche in modalità telematica” ed è quindi idonea ai sensi dell’art. 8, comma 1, D. lgs. n. 28/2010. °
 
 
  • Avv. Franca Quagliotti

    Torino

    Avvocato dal 2000. Socia fondatrice dello Studio legale associato Quagliotti Veronelli. Sono esperta in diritto civile. In particolare mi occupo di recupero crediti per conto delle aziende e dei privati, sino alla fase esecutiva mobiliare e immobiliare; ho approfondite esperienze in materia di: diritto di famiglia e dei minori, tutele e amministrazioni di sostegno, successioni e divisioni, condominio, locazioni, proprietà, responsabilità da fatto illecito, inadempimento contrattuale e risarcimento del danno, diritto societario, commerciale e fallimentare, nonché diritto d`autore, in particolare in campo letterario, fotografico e delle arti figurative. Ho esperienze di studio e lavoro all`estero e parlo correntemente l`inglese, il francese, lo spagnolo. Convinta sostenitrice della mediazione come efficace strumento di risoluzione dei conflitti, che consente di giungere a soluzioni condivise. La mediazione, a dispetto di quanto avviene nelle aule giudiziarie, ha tempi e costi contenuti, preserva il rapporto tra le parti che giungono a conciliare la controversia rafforzando e rinnovando il loro rapporto lavorativo, commerciale, famigliare.

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