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Se l’opposto non avvia la mediazione, il decreto ingiuntivo viene revocato

Autore Marco Andrioli

27 06m 26

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Cassazione, Sez. I, 05.09.2025, ordinanza n. 24630

In una controversia fra un consorzio e un fornitore di telecomunicazioni, il Tribunale di Napoli ingiungeva al consorzio il pagamento di servizi di telefonia. Il consorzio proponeva opposizione eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
 
All'epoca dell'introduzione del giudizio di primo grado non era ancora intervenuta la sentenza Cassazione, Sezioni Unite n. 8240 del 2020, che ha stabilito che che il ricorso per decreto ingiuntivo, in materia di telecomunicazioni, può essere presentato anche senza previo tentativo obbligatorio di conciliazione.
 
Il Tribunale di primo grado, accogliendo l’eccezione, concedeva alle parti un termine per avviare la mediazione. Tuttavia, nessuna delle due parti la attivava. Di conseguenza, il Tribunale dichiarava
improcedibile l’opposizione del consorzio, rendendo definitivo il decreto ingiuntivo.
 
Tale sentenza veniva appellata dal consorzio che affermava che l’onere doveva ricadere sul creditore, vero attore sostanziale. La Corte d’appello dichiarava inammissibile il gravame.
Avverso tale sentenza il consorzio proponeva ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, di cui i primi due vengono ritenuti fondati, alla luce di Cass. n. 19596 del 2020 - nel frattempo intervenuta - che aveva stabilito che spetta alla parte opposta ingiungente l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, orientamento ora recepito nel nuovo art. 5bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Se parte opposta non ha attivato il procedimento di mediazione - come in questo caso -  si dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale (non dell’opposizione) e si revoca il decreto ingiuntivo. La sentenza impugnata viene quindi cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione °
 
https://www.lexced.com/giurisprudenza-civile/onere-mediazione-opposizione-chi-deve-attivarla/
 
 
https://apps.dirittopratico.it/sentenza/cassazione/roma/2025/24630.html
 
 
 
  • Avv. Marco Andrioli

    Lecce

    Laureato in giurisprudenza presso l`Università degli Studi di Lecce. Dal 2008 sono avvocato del Foro di Lecce. Mi occupo in principalità e con dedizione di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale nell`ambito del diritto civile, con particolare declinazione per il diritto di famiglia, minorile e tutela dei soggetti deboli, successioni e divisioni ereditarie, locazione e condominio ed affitto di ramo d`azienda e diritti reali.

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